Nel caso di successione societaria per incorporazione, la notifica della cartella di pagamento diretta alla Società incorporata, ma effettuata nei confronti del soggetto successore, non è inesistente bensì nulla, sicché è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 Cod. Proc. Civ., allorché la Società incorporante abbia proposto tempestiva opposizione; in questo caso, essendosi costituito il rapporto processuale con il soggetto realmente obbligato, pur non potendo essere azionato il titolo esecutivo nei confronti del soggetto estinto, non risulta precluso l'accertamento del credito previdenziale, come in un normale processo di cognizione.
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Cartella INPS. Notifica a Società incorporata (193 kB)
Cartella INPS. Notifica a Società incorporata - Giustizia & Lavoro n. 41 - 2017
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