16 marzo 2017

Malattia professionale. Motivazione sulla CTU

Giustizia & Lavoro n. 11 - 2017

Nel giudizio volto ad accertare se la malattia del lavoratore sia stata effettivamente contratta a causa delle lavorazioni rischiose, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio senza essere tenuto a motivare esplicitamente l'adesione. Se però le affermazioni contenute nell’elaborato peritale siano oggetto, nell’impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica, allora non adempie all’obbligo di motivazione il giudice che, per confutare le suddette critiche, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente.
È quanto ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore del settore petrolchimico deceduto a causa di un tumore alla laringe.
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Malattia professionale. Motivazione sulla CTU - Giustizia & Lavoro n. 11 - 2017
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