Con riguardo alle informazioni apprese da terzi, il verbale redatto dall’ispettore dell’INPS non fa piena prova fino a querela di falso. Tuttavia, qualora siano allegati o acquisiti i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore, il rapporto di quest’ultimo ha comunque un’attendibilità che può essere indebolita solo dalla prova contraria dell’opponente; mentre in presenza di una indicazione soltanto generica delle fonti di conoscenza, il rapporto ispettivo (in ordine alle circostanze apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
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Verbali INPS. Valore probatorio (119 kB)
Verbali INPS. Valore probatorio - Giustizia & Lavoro n. 34 - 2017
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