13 marzo 2017

ANF e assegno di maternità. Importi 2017

Lavoro e Previdenza n. 50 - 2017

L’INPS, con la Circolare n. 55 dell’8 marzo 2017, ha comunicato gli importi delle prestazioni sociali (assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concesso dai Comuni) e i nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2016, ma presentate successivamente al 1° gennaio 2017. A tal proposito, particolare rilevanza assume la disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” ed il periodo “gennaio 2016 – dicembre 2016” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno.
Ergo, i cittadini che presentano - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - una domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (anno di competenza 2016) spetterà un assegno mensile di 141,30 euro. Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2016, non superiore a 8.555,99 euro.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1° gennaio 2017, per figli nati precedentemente a tale data, spetta un assegno complessivo di 1.694,45 euro (pari a 338,89 euro per cinque mensilità). In quest’ultimo caso, il valore ISEE da tenere in considerazione per le nascite, gli affidamenti e le adozioni senza affidamento avvenuti
nel 2016, è pari a 16.954,95 euro.
È bene precisare sin da ora, che gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni). Mentre per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.
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ANF e assegno di maternità. Importi 2017 - Lavoro e Previdenza n. 50 - 2017
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