25 maggio 2017

CIGS. Calcolo dell'indennità di malattia e infortunio

Lavoro e Previdenza n. 99 - 2017

Nell’ambito della revisione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), particolare attenzione va dedicata alla cassa integrazione guadagni sia in caso di malattia che di infortunio del lavoratore. Nel primo caso, in considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, l’art. 3, co. 7 della suddetta norma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia, secondo il quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Dunque, il dettato normativo fa sì che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.
Differente è il caso dell’infortunio occorso al lavoratore durante la percezione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS). In quest’ultimo caso, infatti, rimane in vigore la precedente disciplina che prevede la sospensione e sostituzione del trattamento di CIGS con l’indennità INAIL.
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