Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 38 del 14 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazione operative circa la possibilità di poter prorogare per un massimo di 12 mesi la CIGS nelle aziende ubicate nelle c.d. “aree di crisi industriale complessa”, così come previsto recentemente dal D.Lgs. n. 185/2016, il quale ha introdotto il comma 11-bis nel corpus normativo dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, per poter accedere alla proroga del trattamento di integrazione salariale, l’azienda – oltre a dover stipulare un accordo preventivo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata – deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. A tal fine, sarà onere dell’impresa indicare nel dettaglio le misure di politiche attive concordate con la Regione e le prospettive di rioccupazione che si intenda perseguire.
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CIGS per aree in crisi. Proroga massima di 12 mesi (137 kB)
CIGS per aree in crisi. Proroga massima di 12 mesi - Lavoro e Previdenza n. 199 - 2016
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