Tutela a 360° per i lavoratori inquadrati con lo smart working. Questi ultimi, infatti, sono assicurati all’INAIL – al pari dei lavoratori dipendenti all’interno dei locali aziendali – anche se prestano l’attività lavorativa al di fuori della sede aziendale. Ma non solo: sono tutelati anche gli infortuni occorsi in itinere, ossia nel tragitto percorso da e verso il luogo di lavoro; in questo caso, però, è necessario che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
A specificarlo è l’INAIL con la Circolare n. 48/2017, che dal 15 novembre 2017 mette a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati, di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
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Lavoro agile. I chiarimenti dell’INAIL (252 kB)
Lavoro agile. I chiarimenti dell’INAIL - Lavoro e Previdenza n. 204 - 2017
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