16 settembre 2014

San Marino fuori da black list

Fiscal News N. 237-2014

Pubblicate alcune circolari esplicative sull'accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino, elaborate dal Ministero alle Finanze della Repubblica del Titano (consultabili sul sito www.Finanze.Sm). La convenzione sulle doppie imposizioni e sulla collaborazione a livello fiscale tra i due Stati (L. n. 88 del 19 luglio 2013 su G.U. n. 177 del 30 luglio 2013) è entrata in vigore a inizio anno e con la pubblicazione del D.M. del 12 febbraio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Con la pubblicazione del Dm dell'Economia del 12 febbraio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio, infatti, la Repubblica di San Marino esce dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, individuati con il D.M. del 4 maggio 1999. Infatti, la Repubblica di San Marino era stata inserita nella black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999 (attuativo dell’articolo 2, comma 2 bis del Tuir) ma non nel D.M. del 21 novembre 2001 (attuativo della disciplina sulle controllate estere).
Le conseguenze della ratifica ministeriale della fuoriuscita di San Marino dalla black list sono principalmente due:
- con la fuoriuscita dalla black list, vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l’articolo 1 del D.L. 40/2010. Secondo tale articolo, infatti, i soggetti Iva italiani sono tenuti a comunicare telematicamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici domiciliati o residenti in uno stato black list o con rappresentati fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi;
- non troverà più applicazione la presunzione relativa di cui all’articolo 2 comma 2 bis del Tuir che, ai fini delle imposte sul reddito, prevede si presumano residenti, e quindi tassabili, in Italia anche quei soggetti che, salvo prova contraria, dopo essersi cancellati dalle anagrafe della popolazione residente si siano trasferiti in uno dei “paradisi fiscali” individuati, appunto, dal D.M. del 4 maggio 1999.
Nell’individuazione della residenza delle persone, d’ora in avanti, andranno tenute in debita considerazione i criteri a cascata (c.d. tie breaker rules) previsti dall’articolo 4, della Convenzione, finalizzati a risolvere i casi in cui un soggetto risulti residente in entrambi gli Stati.
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