Con le modifiche apportate all’art. 5 del D.P.R. 322/98 dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 16/2012), dal 2012, in caso di liquidazione, rileva la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, e non più quella in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione.
In particolare il modello Unico 2014 per i soggetti Ires, snc, sas ed equiparati dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento che decorrono:
- dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
- in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera.
Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in liquidazione.
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Unico. Invio per le società in liquidazione (138 kB)
Unico. Invio per le società in liquidazione - Fiscal News N. 262-2014
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