30 settembre 2014

Unico. La ricevuta e lo scarto

Fiscal News N. 263-2014

Nei giorni successivi al 30.09.2014 è importante che il professionista provveda a monitorare le comunicazioni telematiche trasmesse per verificare la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate o per inviare tempestivamente gli eventuali modelli che sono stati scartati.
L’attestazione di ricezione telematica costituisce, infatti, per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dev’essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione
Finanziaria (31 dicembre 2018).
Non si deve dimenticare infatti che la ricevuta di conferma inviata dall’Agenzia delle Entrate è l’unica prova del corretto assolvimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Può capitare che a seguito della trasmissione del modello Unico, l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto della dichiarazione, con i motivi che lo hanno causato. In tale ipotesi l'intermediario deve provvedere a ritrasmettere il file contenente la dichiarazione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto. Le dichiarazioni presentate in via telematica nei termini e successivamente scartate si considerano tempestive a condizione che siano correttamente ritrasmesse entro cinque giorni dalla data della comunicazione di avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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