30 settembre 2014

Sanzioni intermediario invio Unico

Fiscal News N. 264-2014

Nel caso in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima dello scadere dei termini previsti per l’invio di Unico14 (quindi, prima del 30 settembre), la dichiarazione tardiva fa scattare pesanti sanzioni per l’intermediario: da 516 euro a 5.164 euro, con il rischio di revoca dell'abilitazione alla trasmissione
telematica, in presenza di gravi o ripetute irregolarità.
La sanzione irrogata all’intermediario non “salva” inoltre il contribuente, che, in ogni caso, sarà tenuto al pagamento dei seguenti importi:
- da 258 a 1.032 euro in caso di omessa o tardiva dichiarazione per la quale non sono dovute imposte;
- dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro) se dalla dichiarazione emergono imposte dovute.
Diverso è il caso in cui l'incarico alla trasmissione telematica della dichiarazione non sia stato conferito tempestivamente.
Il comma 7-ter, art. 3, D.P.R. 322/1998, chiarisce infatti che non possono essere applicate sanzioni all’intermediario a cui le dichiarazioni siano state consegnate in ritardo rispetto al termine di presentazione, purché quest’ultimo provveda all’invio entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
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  • N. 264 Sanzioni intermediario invio Unico (235 kB)
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