31 luglio 2021

Caos scadenza, Software House in ordine sparso

Autore: Paolo Iaccarino
Nel diritto tributario, come nella vita, sono i dettagli a fare la differenza. Le norme, come le esperienze, pur avendo punti in comune fra loro e la medesima ratio, non sono mai uguali. Una virgola, un inciso, possono cambiare lo scenario applicativo con conseguenze illogiche ed inutilmente complesse. Ma i dettagli fanno parte della vita e non è possibile ignorarli.

Guardare al passato non ci consegna la soluzione, ma almeno ci conferisce gli strumenti necessari per trovarla. Una massima apparentemente non seguita dall’Assosoftware, almeno a leggere l’orientamento reso pubblico sul proprio sito istituzionale. Più per opportunità, che per contenuto giuridico, l’Associazione Nazionale Produttori di Software Gestionale e Fiscale propone una soluzione, lontana dall’odierno dato normativo, secondo la quale al 15 settembre scadrebbe la prima rata dell’ipotetico piano di versamento scelto dal contribuente soggetto a proroga. L’ipotesi, per quanto auspicabile, è troppo lontana dall’interpretazione letterale della norma.

Il DPCM del 28 giugno 2021 prima, l’articolo 9-ter del DL Sostegni-Bis poi, avevano quale obiettivo dichiarato la proroga dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’esigenza, la stessa emersa per le passate dichiarazioni dei redditi, era quella di differire i termini di pagamento previsti, in via ordinaria, dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001.

Questa volta, tuttavia, la tecnica legislativa è differente, come differenti sono gli esiti. Si torni ad analizzare la proroga disposta dall’articolo dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del DL n. 34 del 2019 in merito alle imposte connesse all’Unico19. Con premesse del tutto simili il Legislatore dell’epoca prorogava al 30 settembre 2019 i termini di pagamento, previsti dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in scadenza nel periodo intercorrente dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019. La norma, in particolare, derogava all’intero articolo 17 e, quindi, procrastinava al 30 settembre l’originaria scadenza normalmente prevista al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi fissata, appunto, dal primo comma del predetto articolo.

L’odierna disposizione normativa sul tema, in maniera obiettivamente ingiustificata, tanto più considerando la recente esperienza, con un impianto normativo del tutto assimilabile al 12-quinquies, commi 3 e 4, del DL n. 34 del 2019, deroga tuttavia alle sole disposizioni del secondo comma dell’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, ovvero, senza differire l’ordinario termine di pagamento fissato al 30 giugno, si sostituisce alla sola disposizione che, in tempi “normali”, consente al contribuente di assolvere alle imposte dovute, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, entro il trentesimo giorno successivo.

Le differenze sono tutt’altro che irrilevanti. Derogare esclusivamente il secondo comma dell’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 significa confermare la scadenza delle imposte fissata dal primo comma della medesima norma, notoriamente al 30 giugno ovvero al 31 luglio per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che abbiano approvato il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Questo è il motivo per il quale non possono essere utilizzati i chiarimenti rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria con Risoluzione n. 64/E e n. 71/E del 2019. Nell’ambito della proroga disposta dal DL Crescita relativa ai versamenti del 2019, l’Agenzia fissava al 30 settembre la scadenza delle imposte dovute a saldo e primo acconto, ovvero della prima rata del piano di pagamento sul presupposto che “tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019" - intendendosi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare”. Ora, al contrario, la proroga disposta dall’articolo 9-ter del DL n. 73 del 2021 deroga letteralmente al solo secondo comma, ovvero lascia fermo il termine del 30 giugno e modifica quello maggiorato del 30 luglio.

La soluzione, pertanto, deve essere ricercata altrove. Secondo uno schema del tutto simile ad una sospensione dei termini di versamento, l’articolo 9-ter differisce al 15 settembre tutte quelle rate che ordinariamente scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, senza considerare la possibilità di versamento entro il trentesimo giorno successivo. Un modo diverso per affermare come il loro versamento potrà considerarsi comunque tempestivo se effettuato, senza alcuna maggiorazione, secondo il nuovo termine fissato al 15 settembre 2021, in luogo del vecchio termine del 30 luglio maggiorato dello 0,40%. Da qui il noto effetto perverso. Lasciando fermi gli ordinari piani di versamento, ma differendoli al 15 settembre, non viene prorogato il termine di versamento disposto dall’articolo 17, comma 1, del DPR n. 435 del 2001, ma il pacchetto di rate previste dal piano di pagamento prescelto che, a partire dal 30 giugno, scadono nell’intervallo 30 giugno-31 agosto.

Quest’anno la particolare tecnica legislativa ha anche un secondo effetto, del tutto nuovo. La deroga parziale all’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 disposta dall’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis non consente di superare le disposizioni previste dal DPCM del 28 giugno 2021 con il quale le scadenze originarie erano state differite di 20 giorni. Ne consegue, pertanto, che il contribuente dovrà operare due scelte: la prima se beneficiare delle disposizioni di cui al DPCM del 28 giugno 2021; la seconda se prorogare al 15 settembre le scadenze che, in ragione della prima scelta, scadevano nell’intervallo disposto dall’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis.

Gli effetti saranno evidentemente diversi. Portando al 20 luglio la scadenza della prima rata ad essere differite al 15 settembre saranno le scadenze del 20 luglio e del 20 agosto (20 luglio, 31 luglio e 31 agosto per i soggetti non titolari di partita iva). In caso contrario le scadenze prorogate saranno tre, ovvero quelle del 30 giugno, 16 luglio, 20 agosto (30 giugno, 31 luglio e 31 agosto per i soggetti non titolari di partita iva).
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