16 ottobre 2021

Privacy? Il nemico è altrove

Autore: Paolo Iaccarino
I vincoli collegati alla normativa sulla privacy sono diventati un’ossessione dell’Amministrazione Finanziaria. Non manca occasione pubblica in cui, puntualmente, la causa della lotta all’evasione fiscale si riduce all’opportunità di introdurre un provvedimento normativo che consenta all'Agenzia delle Entrate di incrociare, senza vincoli di sorta, i dati contenuti nelle ingenti banche dati a sua disposizione.

In questo senso devono essere lette le modifiche in materia di protezione dei dati personali apportate dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 139 del 2021. In sordina, in un provvedimento legislativo avente ad oggetto tutt’altro, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, viene consentito senza particolari limitazioni all’Amministrazione Pubblica, ivi incluse le Autorità indipendenti, il trattamento dei dati personali.

Fino ad oggi le regole aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di controllo tributario erano definite dalla singola disposizione normativa che, di volta in volta, determinava finalità e limiti di utilizzo. In tema di fatturazione elettronica, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a trattare i dati personali dei contribuenti per recapitare attraverso il Sistema d’Interscambio le fatture emesse e ricevute, per finalità di controllo fiscale, rimborsi, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA e assistenza ai contribuenti, nonché per la realizzazione di strumenti di ausilio all’adempimento spontaneo da parte degli operatori economici.

Al contrario, in senso generale, l’odierna modifica normativa, sul presupposto che il trattamento avvenga in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, nonché nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa di settore, non pone limiti precostituiti rispetto alle finalità di utilizzo. Giustificata dal pubblico interesse, l’azione della Pubblica Amministrazione, salvo che la norma disponga diversamente, viene di fatto sottratta al controllo preventivo del Garante della Privacy.

La norma sembra cucita su misura per le esigenze di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. Eppure, come fatto notare dal Garante della Privacy nella nota alla stampa specializzata dello scorso 23 settembre 2021, dal cosiddetto decreto "Salva Italia” l'Agenzia delle Entrate può effettuare analisi e incrociare anche i dati finanziari dei contribuenti con i miliardi di informazioni di cui ha disponibilità: conti correnti, spese scolastiche, mutui, assicurazioni, interventi edilizi, collaboratori domestici, locazioni, utenze, spese per i viaggi, mezzi di trasporto, e tante altre.

Una montagna di dati che, in buona parte, non sono mai stati concretamente utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. Si prenda il caso, ad esempio, degli interventi edilizi. Rilevanti in considerazione all’entità, non è stata mai avviata un’attività di monitoraggio che confronti le spese sostenute per gli interventi di recupero ed i redditi dichiarati dai contribuenti beneficiari. Lo stesso dicasi per tutte le altre spese presenti in Anagrafe Tributaria, archiviate in maniera troppo frettolosa insieme all’ultimo tentativo, poi naufragato, di utilizzare la metodologia sintetica di determinazione del reddito, il cosiddetto redditometro. Equiparate ai dati delle spese medie Istat, per le quali il Fisco non aveva evidenze certe, l’Amministrazione Finanziaria ha deliberatamente rinunciato ad utilizzare nella propria attività ispettiva anche quelle informazioni che erano legittimamente in proprio possesso.

Sotto questa diversa prospettiva il problema sembra cambiare forma. L’ossessione nei confronti della privacy, considerata quale principale antagonista ad un’efficace lotta all’evasione fiscale, nasconde la consapevolezza di aver fatto troppo poco nel corso degli ultimi anni. La bulimia di dati, come definita dallo stesso Garante della Privacy, invece di facilitare il lavoro dell’Amministrazione Finanziaria, ha appesantito le procedure, anche a causa di una struttura, di uomini e mezzi, non adatta a gestire processi complessi quali sono quelli dell’analisi intelligente dei dati.

Il problema, pertanto, risiede altrove. Qualsivoglia modifica legislativa e tentativo di riforma fiscale deve considerare una ristrutturazione dell’Agenzia delle Entrate, oggi non adeguata a rivestire il ruolo che il futuro le assegna. La riforma dell’ordinamento tributario, ancor prima delle imposte, deve ridisegnare responsabilità, ruoli e processi, affinché le procedure vigenti, sviluppate secondo una logica massiva, lascino il passo all’intelligenza artificiale. Nel rispetto della privacy individuale ed evitando procedure di accertamento sommario, come purtroppo accade oggigiorno, processi di analisi efficaci sono la principale garanzia di un’attività amministrativa calibrata, ovvero orientata alle situazioni di reale rischio di evasione.
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