3 novembre 2014

Unico. Intermediari e ravvedimento

Fiscal Adempimento N. 38-2014

Il Modello Unico può essere presentato telematicamente sia dal contribuente che da un intermediario abilitato. In questo secondo caso, l’intermediario, una volta accettato l’incarico di trasmettere la dichiarazione, dovrà provvedere entro i termini previsti dalla legge.
Qualora i termini non vengano rispettati è passibile di sanzione. È prevista, infatti, a carico degli intermediari abilitati che non trasmettono, o trasmettono con ritardo, le dichiarazioni, una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00.
Per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati e dai Centri di assistenza fiscale, tra le quali quelle relative alla tardiva od omessa trasmissione dei dati, si applicano, ai sensi della Finanziaria 2007, le disposizioni previste in ambito tributario dal D.Lgs. n. 472/1997, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
Il fatto che si possano applicare le sanzioni amministrative previste in materia tributaria implica che gli intermediari possono ricorrere anche all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
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Unico. Intermediari e ravvedimento - Fiscal Adempimento N. 38-2014
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