20 gennaio 2015

IRAP e professionisti. Approdi della Cassazione

Fiscal Approfondimento N. 2-2015

I presupposti applicativi dell'IRAP sono definiti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nel quale si afferma che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto per l'imposta." Il Legislatore Italiano non ha, tuttavia, definito in maniera precisa quali siano i fattori che configurano la c.d. " autonoma organizzazione " per la categoria degli agenti di commercio, promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi. È dunque fondamentale il contributo fornito in proposito dalla giurisprudenza della Cassazione. Decisione dopo decisione, infatti, il Supremo Collegio si è preoccupato di chiarire quando ricorra o meno tale presupposto. Nel presente documento, pertanto, dopo aver proposto l’iter per la richiesta di rimborso di quanto versato in questi anni ai fini IRAP, si passeranno in rassegna le più recenti pronunce della Corte, preferendo le sentenze e le ordinanze che hanno dato torto all’Agenzia delle Entrate circa l’assoggettabilità a IRAP, tra gli altri, di commercialisti, medici, avvocati e associazioni tra professionisti.
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