25 novembre 2014

Omaggi. Trattamento fiscale

Fiscal Approfondimento N. 47-2014

In base alle disposizioni dell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:
- integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile;
- se di valore unitario superiore a € 50, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel D.M. 19.11.2008, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.
Ai fini IVA:
- per gli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa, l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 30 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), prevede:
1) la detraibilità dell’IVA per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore a € 50,00;
2) l’indetraibilità dell’IVA , per gli omaggi di costo unitario superiore a € 50,00;
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per effetto di quanto previsto dall’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.
- gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. Da tale affermazione deriva l’inapplicabilità a tali operazioni dell’art. art. 19- bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72 e, conseguentemente, dell’art. 2, dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. Pertanto:
a) l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile;
b) la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
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