14 febbraio 2012
Iva. Liquidazioni e volume affari
Fiscal Flash N. 45-2012
Sulla base del contesto normativo in vigore dal 2012 “i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata” (art. 14, co. 11, L. 12 novembre 2011, n. 183) avendo come riferimento quindi i “ricavi” e non più il volume d’affari”. Inoltre, non sono stati modificati i limiti che permettono di pagare il saldo Iva entro il 16 marzo dell'anno successivo, quindi i contribuenti (imprese, società o professionisti) con un “volume d'affari” superiore a euro 516.456,90 (euro 309.874,14 per i servizi), ma con “ricavi” non superiori a euro 700.000 (euro 400.000 per i servizi), potevano optare per la liquidazione dell'imposta ogni tre mesi, versandola entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento, ma dovevano versare il saldo Iva, relativo all'ultimo trimestre dell'anno, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. A risolvere tale intricata situazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
15 del 13 febbraio con la quale ha fatto ordine circa il parametro di riferimento (ricavi o volume d’affari) per la liquidazione periodica Iva e il termine per il versamento del saldo Iva.
15 del 13 febbraio con la quale ha fatto ordine circa il parametro di riferimento (ricavi o volume d’affari) per la liquidazione periodica Iva e il termine per il versamento del saldo Iva.
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