In caso di interposizione soggettiva e sfruttamento di marchi, con “dirottamento” delle royalties in Paesi a fiscalità privilegiata, si applica l’art. 37 c. 3° D.P.R. n. 600/73, che consente di ricondurre la tassazione al reale possessore del reddito. Qualora l’esame della fattispecie evidenzi la costituzione di società con il solo scopo di essere formalmente centri di imputazione dei risultati dell’attività in realtà riferibile ad un amministratore di fatto occulto, a costui vanno imputati i risultati economici ai fini tributari. L’art. 37 comma 3 del D.P.R. 600/73, colpisce dunque ogni caso di dissociazione tra titolarità giuridico-formale e aspetto sostanziale-economico, rimuovendo così le situazioni di contrasto tra titolarità effettiva e titolarità apparente.
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Interposizione e illecita pianificazione fiscale (77 kB)
Interposizione e illecita pianificazione fiscale - Fiscal News N. 207-2015
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