Il commercio elettronico continua a far registrare, ormai da alcuni anni, evidenti segnali di crescita. Di notevole rilevanza, dunque, la gestione fiscale di tali operazioni.
In via preliminare, si rende necessario distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto.
Ai fini IVA, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità:
- per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972);
- per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell’art. 7 -sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 che riguardano i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi. Nel commercio elettronico indiretto, la transazione (accordo e pagamento) avviene per via telematica, ma la consegna del bene avviene “tradizionalmente”.
Si tratta pertanto di una normale cessione di beni, così come stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 133/E del 2004, in cui Internet viene definito “un canale alternativo di offerta”. Per tale ragione, l’operazione dovrà essere gestita distinguendo il profilo soggettivo dell’acquirente (italiano, comunitario o extra comunitario), nonché il suo “status”, ovvero soggetto passivo o privato.
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Le cessioni via WEB (148 kB)
Le cessioni via WEB - Fiscal News N. 115-2014
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