22 settembre 2014

Omaggi autoprodotti e valore unitario

Fiscal News N. 247-2014

L’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, prevede che “sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Il riferimento operato dalla norma al concetto di “valore unitario” si prestava a diverse interpretazioni; più in dettaglio non era chiaro se dovesse farsi riferimento al valore di mercato o al costo di produzione per individuare quali omaggi considerare integralmente deducibili.
Nella R.M. 27/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime di favore che consente la deduzione integrale di dette “spese”, in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, il Legislatore con il riferimento al “valore unitario” abbia voluto riferirsi al valore normale dei beni, secondo la definizione dell’articolo 9 del Tuir.
Una volta identificate con tale criterio le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata (art. 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008), al plafond di deducibilità (% dei ricavi) concorrerà, invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50.
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