21 ottobre 2016

ALLA CAMERA LE PROPOSTE DEL CNDCEC SULL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Autore: A.E.
Nel corso dell’audizione avuta ieri presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, il CNDCEC ha presentato un documento contenente osservazioni e proposte in relazione al disegno di legge Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Alla base del disegno di legge si palesa il duplice intento di: riformulare la relativa procedura, unificando l’attuale normativa in materia di amministrazione straordinaria, gravitante intorno a quattro testi (la legge n. 95/1999 (c.d. legge Prodi), successivamente sostituita da d.lgs. n. 270/1999 (c.d. legge Prodi bis); il D.L n. 347/2003, emanato in occasione del dissesto del gruppo Parmalat, e successivamente convertito dalla legge n. 39/2004 (c.d. legge Marzano); il D.L 134/2008, emanato in occasione del dissesto Alitalia, e successivamente convertito dalla Legge n. 166/2008 (cd. Decreto Alitalia); delineare in maniera compiuta i principi generali cui parametrarsi per la riformulazione della detta normativa. In queste due direzioni il Governo si muove pertanto sulle indicazioni contenute rispettivamente nel Disegno di Legge AC 3671–ter e nella Proposta di Legge AC n. 865.

I suddetti obiettivi sono entrambi condivisi dal Consiglio Nazionale che, tramite il suo Presidente, Gerardo Longobardi, si esprime nel senso della necessità di unificare e razionalizzare la disciplina dell’amministrazione straordinaria non perdendo di vista il suo ambito applicativo eccezionale, che impone che sia riservata solo a imprese di dimensioni significative, il cui dissesto possa sensibilmente incidere sulla collettività, anche e soprattutto sotto il profilo occupazionale. Necessaria appare pertanto anche una compiuta ridefinizione dei presupposti e dei requisiti di ammissione alla suddetta procedura.

Viceversa, come dichiarano i consiglieri nazionali delegati alla materia, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, e come pure si legge nel documento, tra i contenuti del Disegno di Legge non appaiono condivisibili le previsioni che stabiliscono l’istituzione di un albo dei commissari straordinari: “Tale albo, infatti, si porrebbe in una posizione di specialità rispetto agli albi professionali già istituiti ex lege, generando possibile confusione tra professionalità specifiche previste dagli ordinamenti professionali e competenze vantate da quanti non sono iscritti negli albi professionali.” Viceversa apparrebbe più logica una previsione che privilegi la scelta di professionisti esperti nella gestione delle imprese in crisi e nella predisposizione di piani di risanamento, con conseguente coinvolgimento degli iscritti alla sezione A all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quali professionisti con competenza specifica nella predisposizione di piani di risanamento e nell’amministrazione e nella liquidazione di aziende, di patrimoni e singoli beni, che abbiano altresì opportunamente maturato almeno un quinquennio di esperienza in materia.

Altra necessità espressa nel documento è quella di delineare più dettagliatamente sia le funzioni che i requisiti specifici di professionalità del comitato di sorveglianza: circa le funzioni, trattandosi di un organo deputato a controllo e vigilanza sull’attività del commissario nell’interesse del buon andamento e della riuscita della procedura, si ritiene che i suoi componenti debbano mantenere il potere di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura nonché quello di richiesta di informazioni e chiarimenti al commissario straordinario e alla direzione; quanto ai requisiti, si ritiene che sia necessaria una previsione dettagliata dei criteri di scelta dei componenti individuati al di fuori dei creditori chirografari, accordando preferenza oltre all’esperienza maturata nel ramo dell’attività esercitata dall’impresa o nelle procedure concorsuali, al possesso di requisiti di professionalità specifica, onorabilità ed indipendenza dei componenti.
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