7 dicembre 2016

CdL: welfare e Jobs Act al centro del convegno catanzarese

Autore: DANIELE BONADDIO
Nella mattinata di ieri, martedì 6 dicembre 2016, i Consulenti del Lavoro calabresi si sono riuniti a Catanzaro, presso il T-Hotel Lamezia (CZ), per discutere sul nuovo Welfare aziendale, sia da un punto di visto normativo che pratico, delle novità in materia di lavoro introdotte dal Jobs Act, nonché del nuovo codice deontologico entrato in vigore il 27 settembre 2016.

Il convegno regionale, dal titolo “IL NUOVO WELFARE E IL JOBS ACT”, è stato organizzato dall'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Catanzaro, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Catanzaro e da Giuffrè Editore LavoroPiù.info.

L’evento calabrese si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente Associazione Giovani CdL di Catanzaro, Paolo Braganò, del Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, Giuseppe Buscema, del Presidente Associazione Nazionale Giovani CdL, Pietro LATELLA, e infine del Presidente Provinciale ANCL, Corrado Talarico

A moderare l’evento è stato il Consigliere dell’Ordine di Catanzaro, Giovanni Davoli.

Codice deontologico – Ad aprire ufficialmente il convegno è stato il Presidente ANCL UP Catanzaro, Corrado TALARICO, il quale ha affrontato il tema del nuovo “Codice deontologico”, entrato in vigore dal 24 settembre 2016.

Ricordiamo che modifica si è resa necessaria per via dell’introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni quali quelle riguardanti la riforma delle professioni liberali, l’ordinamento delle società tra professionisti così come l’obbligatorietà della formazione, che hanno richiesto l’intervento all’interno del Codice deontologico professionale il quale comunque rimane inalterato nell’impianto originale.

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 29 luglio 2016 ha dunque approvato alcune modifiche ed implementazioni al Codice, con degli interventi dovuti in massima parte in adempimento alle disposizioni contenute negli articoli da 4 ad 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) e dal DM Giustizia 8 febbraio 2013, n 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali).

Con la modifica apportata, il Codice si applica ora non solo ai Consulenti del Lavoro, ma anche alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro, sulla base di quanto disposto all’articolo 12 del sopra richiamato D.M. n. 34/2013. Inoltre è stato anche posto l’accento sull’importanza della formazione chiarendo che il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare.

Ma non solo: si segnala che l’articolo 20 del Codice sancisce che “i rapporti tra i Colleghi e tra Consulenti del Lavoro ed istituzioni (quali ad esempio i Consigli Provinciali) devono essere ispirati alla correttezza e lealtà”, per cui “le conversazioni telefoniche tra Colleghi non devono essere registrate e analogamente la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra Colleghi non devono esser riportati in atti processuali”, e le controversie tra Colleghi devono trovare una composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale, allo scopo di salvaguardare il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
Ma si hanno previsioni anche con riferimento ai praticanti, i quali sono considerati a tutti gli effetti il futuro della Categoria, per cui il Consulente, non è solamente tenuto a fornire loro l’addestramento teorico e pratico necessario, ma deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’Esame di Stato, e sulla base di quanto disposto dal comma 4, dell’articolo 9, del D.L. n 1/2012, il Consulente del Lavoro, dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario.

Trasferte e D.L. fiscale – Il convegno, come da programma, è continuato con l’autorevole intervento del Presidente CPO Catanzaro, Giuseppe Buscema, il quale ha discusso il particolare tema delle “trasferte” alla luce delle novità introdotte dal D.L. fiscale (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016). In particolare, all'art. 7 quinquies è stata inserita una interpretazione autentica – e quindi con effetto retroattivo - dell'art. 51 comma 6 del Tuir, proprio in relazione alla determinazione del reddito imponibile dei lavoratori inviati in trasferta.

Ricordiamo che, ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef, l'articolo 51, comma 6, del Tuir stabilisce che “[...] le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla Legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito Militare, della Marina Militare e dell'Aereonautica Militare di cui all'articolo 1803 del Codice dell'Ordinamento Militare, i premi ali Ufficiali piloti della Guardia di Finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare".

La novellata normativa, ora, ha previsto che l'esenzione del 50% del reddito di lavoro dipendente delle predette categoria può applicarsi solo quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
  • il contratto e/o la lettera di assunzione non indichino il luogo di lavoro ovvero il luogo in cui materialmente la prestazione lavorativa viene effettuata;
  • l'attività lavorativa richiesta preveda la continua mobilità del dipendente;
  • al dipendente sia corrisposta, in relazione allo svolgimento della prestazione di lavoro in luoghi sempre diversi, un'indennità o una maggiorazione della retribuzione in misura fissa a prescindere dal fatto che la trasferta si sia effettivamente svolta ed indipendentemente dal luogo in cui si è svolta.

Welfare aziendale – Infine, ampio spazio è stato dedicato al delicato tema del welfare aziendale, introdotto sempre da Giuseppe Buscema, e poi approfondito dal Presidente Associazione Giovani CdL di Catanzaro, Paolo Braganò.

Si ricorda che con la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 208/2015), il Legislatore ha reso particolarmente appetibile, sia per i dipendenti ma anche per le aziende, l’erogazione di benefit aziendali in luogo della classica agevolazione fiscale del 10% in caso di premi di risultato. Infatti, la novellata disciplina dei benefit contenuta nell’art. 51, co. 2 e 3-bis del TUIR prevede che, laddove gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva, tali somme oltre a non concorrere alla formazione del reddito dipendente, non sconteranno neanche il regime fiscale agevolato del 10%. In altri termini sono state rese assolutamente esentasse una serie di opere e servizi a cui il dipendente può fare riferimento, che talvolta possono consistere anche in somme di denaro a titolo di rimborso di spese già sostenute, come nel caso per esempio dei servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente (art. 51, co. 2, lett. f-bis del TUIR).

Dunque, il lavoratore si trova difronte alla possibilità di poter scegliere non soltanto i premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dalla legge.

Tale scelta, però, non è lasciata alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello a contemplare la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi. Da ciò è facile capire che in futuro le aziende più strutturate guarderanno sempre più alla contrattazione collettiva aziendale, anziché aziendale, aderendo quindi a un regolamento più consono alle caratteristiche tipiche dell’azienda. Anche perché il datore di lavoro che aderisce ad un contratto di secondo livello che prevede l’erogazione di benefit in caso di raggiungimento di determinati risultati, può dedurre integralmente i relativi costi ai fini IRAP e IRES, purché derivante da un obbligo negoziale, e non nel solo nel limite del 5 per mille. Diversamente, il limite di deducibilità continua ad operare in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Volendo, dunque, fornire delle condizioni affinché i beni e servizi restino detassati anche se fruiti in sostituzione di somme, possiamo affermare che è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti due requisiti:
  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato;
  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

Esistono comunque dei casi ne quali i benefit restano esclusi dal meccanismo di cui sopra. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell’anno precedente a quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell’anno precedente quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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