2 agosto 2018

CNDCEC E FNC: nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali

Comunicato Stampa

Il legislatore individua nuove ipotesi di incompatibilità indiretta, in quanto non intercorrenti con il magistrato che conferisce l’incarico, bensì con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale quello appartiene

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi il documento “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 muta la normativa di riferimento affinché un professionista possa valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l’incarico affidatogli.

Il documento esamina le recenti disposizioni che vanno significativamente ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.

Il d.lgs. n. 54/2018, infatti, modifica direttamente sia il Codice delle leggi antimafia, di cui al d.lgs. n. 159/2011, sia la legge fallimentare e la c.d. legge Prodi-bis, di cui al d.lgs. n. 270/1999, sia la legge n. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Risulta evidente, sin da una prima lettura, la risonanza che produrrà la novella, considerato che il legislatore individua nuove ipotesi di incompatibilità indiretta, in quanto non intercorrenti con il magistrato che conferisce l’incarico, bensì con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale quello appartiene.

Tra i motivi ostativi all’assunzione degli incarichi di curatore, di commissario, di amministratore giudiziario e di liquidatore del patrimonio, il legislatore annovera rapporti tipizzati dall’ordinamento, quali sono quelli di coniugio, di parentela, di affinità o di unione civile e convivenza, e rapporti ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione, identificando quest’ultima nel rapporto “… derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”.

Si tratta, a ben vedere, di un intervento di modifica che, seppur apprezzabile per l’evidente intento moralizzatore e dissuasivo di pratiche scorrette nell’attribuzione degli incarichi, potrebbe produrre, in particolar modo negli uffici di modeste dimensioni e meno strutturati, gravi disagi per i professionisti che esercitano nell’ambito del Circondario.

Al di là della esatta ricostruzione della vicenda di cronaca che ha contribuito a una netta presa di posizione da parte del Legislatore, vicenda peraltro superata, ci si interroga se sia corretto che la condotta censurabile di pochi, comporti pesanti ricadute, avallate da modifiche normative di rilievo, per quanti operano, da un lato, in ossequio ai principi di derivazione costituzionale dell’imparzialità e della terzietà e, dall’altro lato, in ossequio ai principi deontologici di indipendenza e professionalità specifica espressi nella Legge professionale e nel Codice deontologico della professione.

Il documento nel dettaglio esamina dopo una premessa, i destinatari della normativa, le ipotesi di incompatibilità indiretta, la dichiarazione di incompatibilità, le sanzioni, la vigilanza del Presidente della Corte d’Appello, la dichiarazione di incompatibilità del coadiutore, l’ufficio giudiziario di riferimento. Conclude un focus sull’applicabilità delle nuove disposizioni in punto di incompatibilità.
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