22 dicembre 2017

CNDCEC fornisce indicazioni per il versamento dei conguagli sui contributi degli iscritti

Pubblicati anche P.O. di risposte a quesiti degli ordini

Autore: ESTER ANNETTA
E’ stata pubblicata ieri, sul sito istituzionale del CNDCEC, l’informativa n. 69, a firma del Tesoriere Nazionale Roberto Cunsolo, con la quale è stato fornito un prospetto Excell da compilare a cura di ciascun Ordine al fine della determinazione del numero dei propri iscritti, necessario al calcolo della misura del conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale per l’anno 2017.
Il prospetto si divide sostanzialmente in due tabelle, che, a loro volta - qualora compilate nei rispettivi quadri - rimandano a degli allegati da predisporsi “a specifica” di quanto negli stessi indicato:
  • la prima tabella è dedicata complessivamente alle iscrizioni ed alle cancellazioni; per iscritti, si intendono sia i nuovi (cioè gli iscritti per la prima volta in assoluto) sia quelli che provengano dal passaggio dall’Albo agli Elenchi (e viceversa) o da altri Ordini. Lo stesso per le cancellazioni, che contemplano sia quelle risultanti dal passaggio Albo/Elenchi sia quelle derivanti dal trasferimento ad altro Ordine. Inoltre, sempre tra le cancellazioni, si distingue tra quelle verificatesi nell’anno corrente a causa di decesso e quelle verificatesi sempre nello stesso anno ma conseguenti a provvedimenti di sospensione applicati nel 2016.Gli allegati di questa prima parte riguardano, quindi, la specifica delle quote non riscosse per cancellazioni dovute sia a decesso che a precedente sospensione (allegato A) e di quelle non riscosse per trasferimento ad altri Ordini (allegato B);
  • la seconda tabella è dedicata alla gestione degli iscritti morosi e contempla il numero degli iscritti sospesi per morosità nell'anno 2017 a seguito di procedimenti disciplinari avviati nel 2016 (da specificarsi nell’allegato C) ed il numero degli iscritti per i quali è stato avviato entro il 31 dicembre 2017 il procedimento disciplinare per morosità (da specificarsi nell’allegato D).

Entrambe le tabelle (tanto, dunque, per le iscrizioni e le cancellazioni, quanto per le morosità) richiedono una distinzione per fasce d’età, differenziando tra iscritti di età inferiore a 36 anni e superiore a 35.

L’informativa precisa che tanto il foglio Excell che gli eventuali allegati dovranno essere restituiti da ciascun Ordine al Consiglio Nazionale entro il 31 gennaio 2018.

Fornisce inoltre alcune precisazioni circa il pagamento del contributo annuale in alcune specifiche situazioni, ai fini della determinazione del successivo conguaglio: chiarisce, infatti, che il contributo annuale di ciascun iscritto, se già riscosso dall’Ordine, deve essere versato al CNDCEC anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista verificatisi nel corso dell’anno, come pure nel caso di richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata sempre nel corso dell’anno (in caso di trasferimento, il versamento va fatto dall’Odine che ha riscosso il contributo prima della richiesta di trasferimento).

Non vanno invece versati i contributi non riscossi dall’Ordine per morosità degli iscritti, soltanto ove l’Ordine dimostri (utilizzando l’apposito allegato) di aver irrogato la sanzione della sospensione per morosità o di aver aperto entro il 31 dicembre il relativo procedimento disciplinare.
Precisa infine l’informativa che il calcolo del conguaglio viene effettuato sulla base della differenza risultante dai dati – riferiti al 2017 - inseriti nella compilazione delle tabelle fornite e calcolati secondo i criteri ivi indicati, rispetto al numero degli iscritti del 2016.

Rimane sospeso il versamento delle somme da conguagliare derivanti dalla gestione delle quote dei morosi “accertati” durante il 2017 (cioè coloro che siano stati sospesi o nei confronti dei quali entro il 31 dicembre sia stato avviato il procedimento disciplinare per comminare la sospensione); costituiranno viceversa oggetto di conguaglio le somme non riscosse per morosità relative agli anni 2015 e 2016 sempre che – anche in tal caso – siano stati avviati i relativi procedimenti disciplinari o disposta la sospensione.

Il versamento del conguaglio, secondo le indicazioni pure fornite dall’informativa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate in essa specificate (Banca Carige SpA, Sede di Roma, Via Bissolati 59 - IBAN: IT 36J0617503267000000160080), avendo premura di indicare l’Ordine di provenienza e comunicando tramite email (economato@commercialisti.it) o fax (06-47863636) al CNDCEC l’avvenuta disposizione.

RISPOSTE DEL CNDCEC A QUESITI DEGLI ORDINI
Sempre nella giornata di ieri sono state inoltre pubblicate sul sito istituzionale le risposte ad alcuni quesiti posti dagli Ordini.

In particolare l’Ordine di Cuneo ha chiesto delucidazioni sulle misure da adottare nei confronti dell’iscritto che abbia prodotto autocertificazioni contrastanti con le risultanze del casellario giudiziale o omettendo di indicare situazioni di incompatibilità.

Per la prima ipotesi, si è risposto che l’Ordine dovrà informare della falsa dichiarazione tanto l’Autorità Giudiziaria che il Consiglio di Disciplina, il quale ultimo valuterà l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto che l’abbia resa.

Riguardo all’ipotesi di omessa dichiarazione di incompatibilità, andrà preventivamente accertata la persistenza della relativa situazione: se l’incompatibilità è stata rimossa, l’Ordine dovrà aprire un procedimento ai sensi del Decreto del Direttore della Giustizia Civile del 18 luglio 2003 ai fini della valutazione della situazione incompatibile; ove invece l’incompatibilità persista, sarà il Consiglio di Disciplina – cui andrà trasmessa la documentazione comprovante la vicenda – a valutare l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

L’Ordine di Biella ha invece formulato un quesito riguardante la sorte dell’iscritto che abbia cambiato cognome a seguito di sentenza di adozione da maggiorenne, se, cioè, vada disposta la cancellazione della precedente iscrizione ed eseguita una nuova iscrizione.

Si è risposto che, trattandosi sostanzialmente della sola variazione di un dato anagrafico, l’Ordine – acquisita tutta la documentazione che la attesta – eseguirà la modifica senza alcun pregiudizio né per l’iscrizione né per l’anzianità della stessa frattanto maturata.
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