4 agosto 2017

Corsi di formazione professionale in alternativa al tirocinio: gli ordini sono in ritardo

Autore: ester annetta
Come si ricorderà, l’art. 6 commi 9,10 e 11 del DPR 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali ha disposto che il tirocinio tanto dei commercialisti che degli esperti contabili, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, possa consistere nella frequenza, con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o da associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti all’uopo autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.

Il relativo “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale” emanato dal CNDCEC lo scorso aprile 2016 ha provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni del detto Decreto, a disciplinare le modalità organizzative di detti corsi.

Detto Regolamento prevede (arrt.6) che gli Ordini territoriali sono tenuti a predisporre l’offerta dei loro corsi formativi, indicando in particolare le materie teoriche oggetto di lezione, le esercitazioni pratiche e la durata complessiva (non superiore a sei mesi e con un carico didattico non inferiore a 350 ore, ripartite in percentuale tra i diversi insegnamenti).

La facoltà di organizzare corsi di formazione è inoltre riconosciuta in forza del citato Regolamento, anche a soggetti diversi dagli Ordini, che presentino apposita istanza al CNDCEC per l’ottenimento della relativa autorizzazione (da rilasciarsi previo parere del Ministero della Giustizia) e che presentino la propria offerta formativa.

Le proposte di istituzione dei corsi, una volta approvate dal CN, sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte del Ministero della Giustizia. Quest’ultimo ha peraltro stabilito con nota dello scorso 19 luglio che i corsi sostitutivi del tirocinio possono essere effettuati a partire dal 1° settembre 2017.

Il CNDCEC con l’informativa n. 37/2017 dello scorso 2 agosto lamenta che, nonostante il reiterato invito rivolto agli Ordini territoriali ad organizzare i suddetti corsi, le proposte pervenute (e già valutate anche dal Ministero) sono in numero davvero esiguo, poiché molti Ordini non hanno provveduto o non hanno integrato la documentazione all’uopo necessaria.

Ricordando perciò che, a mente del Decreto sopra indicato, l’istituzione dei corsi è obbligatoria per gli Ordini e – stante la fissazione del termine fornita dal Ministero – la loro attuazione è divenuta ormai improcrastinabile, il Consiglio invita gli Ordini che ancora non abbiano provveduto a presentare le loro offerte o la documentazione integrativa richiesta, suggerendo altresì la possibilità di avvalersi dello strumento aggregativo consistente nella possibilità di formulare l’offerta formativa anche in collaborazione con altri Ordini o di avvalersi di Associazioni o Fondazioni costituite in seno agli stessi o dal CN o delle strutture già realizzate per le SAF: modalità che peraltro consentirebbe di ampliare i contenuti dell’offerte dei corsi, sia per territorio che per materia.
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