12 aprile 2018

Corsi formativi equipollenti: il CNDCEC fornisce indicazioni agli ordini

Autore: Ester Annetta
Ritornando sul tema della Formazione Professionale Continua dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento - ripubblicato lo scorso 31 gennaio 2018 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia a seguito dell’intervenuta correzione di alcuni errori contenuti nell’edizione precedente e dell’introduzione di alcune modifiche – il CNDCEC, con l’informativa n. 31/2018 dello scorso 10 aprile, ha fornito alcune indicazioni relative all’equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale dei gestori della crisi.

In proposito, come si ricorderà (cfr. Fiscal Focus del 6 febbraio: “Formazione Professionale Continua: ripubblicato il nuovo testo”), il nuovo testo del Regolamento ha previsto, all’art. 7, che la partecipazione a corsi di formazione rientranti tra le attività di “formazione” (per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del medesimo Regolamento, “la frequenza di eventi formativi che presentino contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze”), che abbiano una durata non inferiore a 12 ore ed abbiano ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art. 4 comma 5 lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014 n. 202.

Il Decreto da ultimo citato, infatti, tra i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prescrive:
  • il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno il diritto civile e commerciale, il diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, l’economia aziendale, il diritto tributario e previdenziale e che siano organizzati da soggetti specifici (elencati nello stesso art. 4 al comma 2), tra cui sono compresi anche gli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili;
  • l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, anch’esso acquisito presso uno dei soggetti riconosciuti e, dunque, gli Ordini Professionali, tra cui quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In virtù della suddetta prevista equipollenza, con la citata informativa il Consiglio Nazionale ha dunque segnalato agli Ordini che tutti i corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale che presentino le caratteristiche sopra menzionate consentono di assolvere all’obbligo formativo tanto iniziale che biennale prescritto per i gestori della crisi e che, qualora tali corsi siano organizzati dagli Ordini territoriali, dalle SAF e dai soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di FPC (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento), non è richiesta la preventiva valutazione ed approvazione da parte del Ministero della Giustizia.

Pertanto il Consiglio ha invitato gli Ordini a rilasciare ai professionisti che abbiano partecipato ai detti corsi – onde consentir loro di darne dimostrazione – un attestato nominativo da cui risultino le materie attinenti alla crisi di impresa ed al sovraindebitamento; la specifica che si tratti di un corso “equipollente”, ai sensi del menzionato art. 7 del Regolamento; il numero di ore di effettiva partecipazione al corso e dei crediti formativi conseguiti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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