28 aprile 2017

COSTI ECCESSIVI PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA

Autore: Ester annetta
Ancora una protesta dei commercialisti contro gli adempimenti in materia di IVA.
Alla lunga querelle (non ancora sopita, ma anzi arricchitasi di nuovi argomenti, all’esito della manovra dei giorni scorsi) seguita all’emanazione del Decreto Legge 193/2016, che, introducendo le comunicazioni trimestrali IVA a partire dal 2017, ha operato in autentica controtendenza rispetto alle più volte sollecitate esigenze di semplificazione reclamate dalla categoria, viene ora ad aggiungersi un ulteriore motivo di disapprovazione fondato, stavolta, su ragioni anche di natura pratica.

In base a quanto disposto dal comma 1dell’articolo 4 del Decreto Legge numero 193/2016: “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché’ i dati delle relative variazioni.”
Riguardo la detta previsione, a porsi è certamente, in primis, la questione relativa alla quantità esuberante di dati che l’Agenzia delle Entrate richiede (stante al successivo comma dello stesso articolo, il contenuto minimo di dati da inviare è costituito da: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione), aspetto già segnalato dai professionisti, che hanno altresì rilevato come, in alcuni casi, i contenuti inerenti i suddetti dati possano persino dar luogo ad inutili duplicazioni di adempimenti.
Ma, ancora, ed in termini reali, la concreta difficoltà stavolta sottolineata risiede nella necessità di dover impiegare un software specifico per la trasmissione telematica delle comunicazioni in parola, da effettuarsi – in base alla previsione sopra richiamata - entro il 31 maggio p.v.
Difatti per tale adempimento non è utilizzabile il tradizionale servizio Entratel e pertanto dovrà procedersi con l’invio, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, di un distinto file per ciascun contribuente. Siffatta modalità comporta, evidentemente, una notevole complicazione per l’attività dei commercialisti, ai quali si prospetta la sola alternativa di utilizzare per l’invio il proprio software gestionale, sostenendo però ingenti costi occorrenti per l’acquisto e l’aggiornamento del software dedicato.
La spesa a riguardo stimata parrebbe di circa mille euro l’anno, una cifra giudicata “abnorme ed insormontabile” dal Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, che ha pure ribadito la crescente insoddisfazione che la situazione creatasi sta ingenerando nella categoria.
Il Presidente ha pertanto espresso la necessità di un intervento “salvifico” che, al fine di scongiurare la gravosità dell’adempimento, sia volto ad uniformare le modalità di trasmissione telematica dei modelli IVA e la loro firma a quelle tradizionalmente in uso per gli altri adempimenti dichiarativi.
Intervento quanto mai necessario, anche alla luce dell’aggravamento del regime sanzionatorio che la nuova normativa ha previsto per errori o omissioni dei dati delle comunicazioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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