22 aprile 2017

Dal CNDCEC la guida alla disciplina delle sanzioni disciplinari

Autore: ESTER ANNETTA
Il CNDCEC, con l’informativa n.23/2017, indirizzata ai Presidenti degli Ordini territoriali, ha fornito una breve “Guida in tema di disciplina e di codice delle sanzioni disciplinari” con l’intento di supportare l’attività degli organi disciplinari istituiti presso gli Ordini medesimi.

Al documento è altresì allegato un prospetto delle sanzioni individuate con specifico riferimento alle violazioni contemplate dal codice deontologico.

Dopo una premessa volta ad evidenziare l’importanza della funzione disciplinare come strumento conservativo dell’etica professionale, il documento introduce una breve disamina degli interventi normativi che hanno portato all’attribuzione della funzione disciplinare agli Ordini Professionali. In particolare, l’art. 8 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che ha scisso la detta funzione – attribuendola ad un Consiglio di Disciplina, appositamente istituito presso ogni Ordine territoriale - da quella propriamente gestionale conferita al Consiglio dell’Ordine, così da rendere più efficace e distinta l’azione delle strutture professionali ordinistiche, come confermato dalla previsione che rende incompatibile la carica di consigliere dell’Ordine con quella di membro del suo Consiglio di disciplina e da quella che attribuisce la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina al Presidente del Tribunale del circondario presso cui ha sede il Consiglio dell’Ordine locale (il quale provvede a compilare un apposito elenco di nominativi scegliendoli in base ai criteri forniti con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale; il CNDCEC ha approvato a fine 2012 il proprio “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, in vigore dal 15 maggio 2013).

Di seguito, il documento illustra le modalità di funzionamento del procedimento disciplinare, descrivendo:
  • le attività propedeutiche all’azione disciplinare: in questa prima fase va verificata la sussistenza dei presupposti per l’apertura di un processo disciplinare o la sua archiviazione a seguito di eventuali esposti (segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o privati non anonimi) o di iniziativa d’ufficio, quando siano riscontrate condotte irregolari;
  • l’apertura del procedimento (che avviene con delibera motivata in cui siano indicati i fatti contestati, individuati il responsabile del procedimento ed il Consigliere relatore, rivolto invito al professionista a farsi assistere) e la fase istruttoria (diretta all’acquisizione di ogni notizia o documento utile al procedimento e nel corso della quale viene disposta anche l’audizione dell’interessato. L’istruttoria può concludersi con l’archiviazione del procedimento; la fissazione della data del dibattimento; l’integrazione del capo di incolpazione; l’apertura di altro procedimento disciplinare);
  • la fase dibattimentale (nel corso della quale vengono ammessi i mezzi di prova ed acquisiti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti per la decisione);
  • la fase decisoria (rimessa al Consiglio di disciplina che delibera a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti l’organo; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni. La decisione è presa con delibera motivata e può consistere nell’archiviazione o nella sospensione del procedimento o nell’irrogazione delle sanzioni. Mentre il dispositivo della pronuncia può essere letto al termine della fase decisoria, la pubblicazione dell’intero provvedimento avviene con deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina nei 30 giorni dalla data della pronuncia medesima; esso va inoltre notificato all’interessato ed al P.M. presso il Tribunale della circoscrizione di residenza dell’interessato e di quella in cui ha sede l’Ordine di appartenenza).

La durata del procedimento disciplinare non può eccedere i diciotto mesi, salvo sospensione o interruzione dei termini e salvo che siano autorizzati ulteriori accertamenti istruttori. In tali casi tuttavia il termine di proroga non può eccedere i trenta mesi.

In una seconda parte, il documento si sofferma sull’esame del Codice delle Sanzioni Disciplinari. In virtù del disposto dell’29, co. 1,lett. c) del D.lgs. n. 139/2005, che attribuisce espressamente la competenza a emanare norme regolamentari in materia di esercizio della funzione disciplinare a livello locale e nazionale al Consiglio Nazionale, quest’ultimo – com’è noto - ha provveduto alla formulazione di un apposito Codice delle sanzioni disciplinari (sottoposto a pubblica consultazione prima della sua approvazione) al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i criteri di determinazione ed applicazione delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che l’ambito delle condotte rilevanti ai fini della sanzione non può dirsi rigorosamente tipizzato, poiché rispondente a parametri di valutazione basati su fondamenti etici e, pertanto, mutevoli.

Il detto Codice (entrato in vigore il 1° gennaio 2017 in stretta correlazione all’entrata in vigore del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti, del 1° marzo 2016) indica sia, genericamente, alcuni criteri di valutazione da considerare per l’applicazione della sanzione (circostanze aggravanti e attenuanti, etc.) sia, nello specifico, le sanzioni concrete da comminare in presenza di violazioni dei precetti deontologici, attenendosi a principi di uguaglianza e parità di trattamento e nel rispetto, soprattutto, del principio generale di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla violazione commessa.

Il documento prosegue poi con l’esame delle caratteristiche delle tre tipologie di sanzioni comminabili (censura, sospensione fino a due anni e radiazione) e delle diverse ipotesi di circostanze aggravanti (pluralità delle violazioni, dolo, reiterazione) ed attenuanti (assenza di dolo o di danno a terzi, errore in buona fede). Un ultimo rilievo viene quindi dedicato alle sanzioni previste in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico (considerate peraltro - come sopra accennato - fattispecie non esaustive ma indicative e riportate nel prospetto allegato alla guida) e a quelle previste per il caso di violazione dell’obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa; per quest’ultime si accenna anche alla procedura semplificata prevista per l’accertamento dell’avvenuta violazione, disposta con “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” approvato dal Consiglio Nazionale nel maggio del 2015.

L’informativa segnalata annuncia altresì l’istituzione, a breve, di un corso e-learneng sempre in tema di disciplina delle sanzioni, fruibile in prima istanza soltanto dagli organi deputati alle funzioni disciplinari e, in un secondo momento, estensibile a tutti gli iscritti con conseguente attribuzione di crediti formativi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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