29 maggio 2017

Potrebbe interessarti anche:

Fisco
28 novembre 2023

Whistleblowing

Leggi l'articolo
29 maggio 2017

DECRETO ANTIRICICLAGGIO: ANCORA UN’OCCASIONE PERDUTA

Autore: Ester annetta
Dopo gli apprezzamenti positivi inizialmente espressi all’indomani dell’esame preliminare compiuto dal Governo, lo scorso 23 febbraio, sui due disegni di legge attuativi della quarta direttiva comunitaria antiriciclaggio (vedi su questa rivista del 1° marzo: “Apprezzamenti positivi dei commercialisti sul decreto antiriciclaggio”), i commercialisti rivedono le loro posizioni agli esiti delle prime notizie trapelate circa i contenuti del decreto d’attuazione definitivamente approvato lo scorso 24 maggio.
E’ quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal Presidente del CNDCEC Massimo Miani, che, in relazione al testo del detto decreto, ha espresso manifesta posizione di disappunto, in particolare per quanto attiene le sanzioni - che risultano estese anche alle violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e conservazione - nonché per l’introduzione degli obblighi antiriciclaggio nelle attività degli organi di controllo non incaricati della revisione legale (e cioè quelle compiute dal collegio sindacale con funzioni di solo controllo di legalità, come attualmente configurato dal lgs. 231/2007).
Sulla necessità di rivedere tali punti il Presidente Miani si era già soffermato in quella citata prima occasione, evidenziando in proposito l’opportunità del persistere dell’intervento della Categoria nel prosieguo dell’iter legislativo di definizione ed approvazione del decreto e l’impegno della stessa a poter ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempimenti formali, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla direttiva comunitaria e dalla legge di delegazione europea.
Si ricorda peraltro che nell’audizione congiunta tenutasi lo scorso 27 marzo presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, i Consigli Nazionali di Commercialisti, Avvocati e Notai avevano presentato un documento contenente proposte emendative allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva antiriciclaggio: 18 punti, tra i quali alla richiesta di riduzione delle previsioni sanzionatorie minime disposte per le violazioni formali era stata dedicata specifica attenzione, in ragione di “esigenze di ragionevolezza e proporzionalità”.
Con siffatte premesse si era perciò auspicata, in sede di definizione del decreto, un’idonea attenzione alla tematica prospettata ed un accoglimento delle richieste formulate, tanto più che al recepimento delle condizioni indicate e, in particolare, a quelle relative all’impianto sanzionatorio, le commissioni parlamentari, all’esito dell’esame del testo, avevano subordinato il loro parere favorevole.
Pertanto, nonostante pare constatato, nel decreto, l’accoglimento di alcune modifiche richieste dai commercialisti, rispondenti anche all’esigenza di semplificazione da essi ripetutamente avanzata (esonero dalla adeguata verifica per gli adempimenti dichiarativi e per quelli in materia di amministrazione del personale; soppressione della disposizione che includeva tra i soggetti obbligati anche i curatori fallimentari ed i commissari giudiziali; abolizione del registro antiriciclaggio e riformulazione delle norme sulla conservazione, possibile anche con la tenuta di un fascicolo cartaceo), pare altresì che “il Governo non abbia reputato di dover limitare le sanzioni antiriciclaggio alle sole violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ripristinandone l’applicabilità (seppure con un importo ridotto) anche in relazione a violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione.” Così si è espresso il Presidente Miani, manifestando altresì perplessità riguardo la logica sottesa alla determinazione degli importi minimi delle sanzioni previste per le violazioni non gravi: 2.000 euro per inadempimenti connessi ad obblighi formali quali l’adeguata verifica e la conservazione, 3.000 euro per l’omissione della segnalazione di operazioni sospette: “Ancora una volta” – ha dichiarato - “l’operato del legislatore ci fa pensare che questa normativa non serva per prevenire e contrastare fenomeni illeciti, ma per imporci onerosi adempimenti e sanzionarne l’inosservanza”.
E pure di “delusione” dei commercialisti ha parlato Miani con riferimento al mancato accoglimento della riproposizione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio attualmente previsto per gli organi di controllo non incaricati della revisione legale. In proposito, ha precisato Miani che “l’esonero ottenuto nel 2009 riguardava tutti gli organi di controllo e non solo quelli delle società obbligate, come oggi si vuol sostenere. Ne è prova evidente la Relazione illustrativa che accompagnava la modifica del d.lgs. 231/2001.
Nel bilanciare, dunque, quanto sia stato concesso e quanto invece disatteso col decreto in parola, riemerge la valutazione negativa dei commercialisti che, ancora una volta, individuano “un’ennesima occasione perduta” per realizzare un sistema di prevenzione “realmente equilibrato e coerente al contesto professionale cui deve applicarsi”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Potrebbe interessarti anche:

Fisco
28 novembre 2023

Whistleblowing

Leggi l'articolo
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy