6 agosto 2018

Documenti CNDCEC-FNC: “fondo bilaterale di solidarietà per il settore delle attività professionali”

Autore: Ester Annetta
Nello scorso mese di giugno, il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti avevano pubblicato lo studio intitolato "Operatività del fondo di integrazione salariale per i dipendenti degli studi professionali” (cfr. Fiscal Focus dell’8 giugno: “Fondo di integrazione salariale per i dipendenti degli studi professionali: il focus in un documento del CNDCEC e FNC”), con il quale veniva illustrata la funzione “sostitutiva” attribuita al detto Fondo nelle more della costituzione del “Fondo bilaterale di solidarietà rivolto al settore delle attività professionali”, previsto dall’Accordo sottoscritto il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

In quell’occasione era stata peraltro anticipata la prossima pubblicazione di altri due studi, focalizzati, rispettivamente, sul funzionamento del “Fondo bilaterale di solidarietà per il settore delle attività professionale” – appunto - e sul sistema privatistico di ammortizzatori sociali sviluppato attraverso la contrattazione collettiva.

Ieri, CNDCEC e FNC hanno dunque pubblicato un nuovo documento, intitolato “Il Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali”, che dettaglia le caratteristiche di questo nuovo ammortizzatore sociale, partendo dall’analisi dei contenuti del succitato accordo istituivo ed evidenziandone i diversi aspetti.

In premessa, il nuovo documento ripercorre, anzitutto, la genesi del Fondo bilaterale di solidarietà, istituito dalle sopra indicate Associazioni e organizzazioni italiane di rappresentanza di liberi professionisti e di lavoratori del settore delle attività professionali, con la funzione di garantire - ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 (quinto decreto attuativo del Jobs Act 2) - forme di tutela del reddito nelle ipotesi di “disoccupazione parziale” o nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in costanza di rapporto.

Il citato decreto ha, difatti, tra l’altro avviato il riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali in una prospettiva di “universalizzazione” delle tutele a favore dei datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni.

I contenuti dell’Accordo istitutivo del Fondo – come si ricordava - sono in attesa di essere recepiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Stando ai termini previsti dall’art. 26, co. 2, del d.lgs. 148/2015, l’emanazione del decreto sarebbe dovuta avvenire entro l’8 gennaio 2018, ma i tempi sono slittati, probabilmente a causa di alcune difficoltà nella delimitazione del perimetro operativo del Fondo.

Nelle more della decretazione ministeriale, e perdurando l’assenza di un fondo di solidarietà bilaterale settoriale incardinato nell’INPS, l’estensione delle tutele tipiche della cassa integrazione guadagni è – come detto - garantita ai datori di lavoro professionisti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dagli artt. 28 ss. del d.lgs. n. 148/2015. Il funzionamento dei fondi, infatti, è disciplinato secondo un ordine che colloca al primo posto i Fondi di solidarietà bilaterali settoriali (cosiddetti di primo tipo), costituiti per il tramite dell’autonomia collettiva, e, ove mancanti, il Fondo di integrazione salariale (o di terzo tipo) che opera in via sussidiaria o residuale.

La previsione di un tale sistema sussidiario contribuisce anche a delineare quale sia la natura dei Fondi di solidarietà: essi – spiega il documento – sono, si, obbligatori ma non coercibili, come dimostrato dalla circostanza che è rimessa all’autonomia negoziale delle Associazioni sindacali la definizione degli Accordi che li istituiscono, sebbene poi, una volta creati, la loro disciplina segue schemi pubblicistici. Da ciò discende, quindi, la “bilateralità settoriale” dei Fondi, poiché configurati secondo un modello “ibrido” in cui la fase istitutiva è prevalentemente regolata da norme contrattuali collettive e quella funzionale da regole di “stampo pubblico”, tant’è che si parla anche di fondi a bilateralità “spuria”. Tale ibridazione, tuttavia, mantiene centrale il ruolo della contrattazione collettiva, consentendo così di qualificare i fondi di solidarietà bilaterali settoriali come strumenti di welfare negoziale.

Ne consegue che il Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali debba considerarsi come uno strumento privatistico.

Fatte tali premesse, il documento si sofferma quindi a meglio considerare i caratteri della suaccennata “bilateralità”, in particolare riguardo al suo valore funzionale nel dar vita ad un sistema di protezione sociale integrativo o sostituivo di quello statale. Per sopperire, infatti, alla crisi del welfare state, il legislatore ha imposto di elaborare nuovi modelli di protezione sociale fondati su un mix di risorse pubbliche e private, in un’ottica di sostenibilità economica. Da ciò l’attribuzione di specifiche prerogative e funzioni alle organizzazioni sindacali. Di tale bilateralità il documento si sofferma poi a descrivere vantaggi e criticità.

I due successivi paragrafi del documento si soffermano, poi:
  • sull’esame delle specifiche caratteristiche dei Fondi di solidarietà bilaterale di primo tipo, anche detti “inpsizzati”, in ragione della loro cooptazione fra le gestioni previdenziali (essi sono disciplinati dall’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 che – come prima accennato - ne delega l’istituzione alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per mezzo di accordo o contratto collettivo anche intersettoriale, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale), soffermandosi, in particolare, su: il criterio di selezione legale del “Fondo bilaterale”; la genesi del fondo di solidarietà bilaterale; la governance; le interazioni tra diverse tipologie di fondo;
  • sulle caratteristiche del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali. Come si accennava, con il citato accordo del 3 ottobre 2017 l’autonomia collettiva si è avvalsa della facoltà di “opting out” e ha istituito il Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, la cui successiva cooptazione nel sistema pubblico previdenziale (fase costitutiva) sottrarrà i professionisti datori di lavoro con almeno cinque dipendenti all’obbligatorietà di iscrizione al Fondo di Integrazione Salariale.

Nella fase di avvio, il fondo assicurerà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Garantita, nel rispetto dei vincoli legali di pareggio di bilancio. Ferma restando l’entità della prestazione di integrazione salariale (equiparata per legge a quella CIG), l’accordo istitutivo prevede che l’assegno ordinario abbia una durata massima differenziata rispetto al numero dei dipendenti dei professionisti iscritti al FSB. L’art. 7, co. 2, dell’Accordo fissa per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti la durata dell’assegno in 12 mesi da calcolarsi in un biennio mobile, con la possibilità di un’ulteriore concessione del trattamento di 26 settimane per professionisti con alle proprie dipendenze almeno 16 addetti. Entro un anno dall’avvio del Fondo le parti firmatarie l’Accordo valuteranno la possibilità di introdurre una seconda prestazione di sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all’esodo (assegno straordinario).

L’importo dell’assegno ordinario è fissato in coerenza con quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, che richiede che il FSB assicuri una prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, con l’applicazione dei medesimi massimali, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. Il parametro di riferimento per il calcolo dell’assegno ordinario è, anche in questo caso, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Le prestazioni sono rivolte a tutti i lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione e che durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si astengano da ogni attività lavorativa in favore di soggetti terzi. I lavoratori interessati dovranno, altresì, impegnarsi a partecipare a percorsi di riqualificazione che i soggetti collettivi firmatari intendono implementare per il tramite delle strutture della bilateralità di settore.

Il documento, infine, in attesa che, ai sensi dell’art. 26, co. 4, del d.lgs. n. 148/2015, il decreto ministeriale determini l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale “Studi professionali”, formula le possibili ipotesi circa la platea di soggetti che potranno esserne destinatari, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).
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