28 dicembre 2017

Elenchi delegati alle vendite: il commercialista può indicare più tribunali

Autore: redazione fiscal focus
Ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., nell’ambito del processo di “esecuzione” alla vendita, “il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma”.

L’attuale formulazione dell’art. 179-ter dello stesso c.p.c. stabilisce poi (al comma 1) che “presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia…”

La precedente formulazione del citato art. 179-ter (ossia quella antecedente le modifiche apportate con il D.L. n. 59/2016), disponeva che “Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei commercialisti comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”.

La questione - La premessa legislativa si è resa necessaria al fine di introdurre la questione affrontata dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nuoro, in risposta ad un quesito posto al riguardo (PO 304/2017). In particolare si chiedeva di sapere se il professionista può chiedere l’iscrizione negli elenchi dei delegati di più Tribunali e (in caso di risposta affermativa) a chi debba essere presentata la richiesta.

Il Consiglio partendo dal presupposto che l’art. 591-bis c.p.c. non pone alcuna specifica limitazione in merito e che l’art. 179-ter non pone ostacolo alcuno alla possibilità che il Consiglio dell’Ordine possa comunicare a più Presidenti dei Tribunali gli elenchi dei professionisti, si esprime in senso affermativo, consigliando al professionista, tuttavia, vista l’importanza dell’incarico assunto e della necessità di agire con diligenza, di indicare un numero limitato di tribunali.

In merito a dove presentare la domanda, lo stesso Consiglio specifica che la domanda di inserimento va sempre presentata all’Ordine di appartenenza e ciò anche qualora si chiede di esseri inclusi nell’elenco del tribunale diverso da quello di competenza. La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che “è solo il Consiglio dell’Ordine presso il quale il professionista è iscritto ad essere tenuto alla cura dell’albo ed è competente ad esercitare il controllo sulla condotta dell’iscritto ed eventualmente ad inoltrare segnalazioni al Consiglio di Disciplina circa comportamenti che possano portare all’apertura di un comportamento disciplinare, come nell’ipotesi in cui il Presidente del Tribunale dovesse disporre la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 179-ter c.p.c. nel caso in cui questi sia reso colpevole di abusi o mancanze in una o più procedure di vendita”.

Nell’ipotesi in cui, poi, il professionista non riporti alcuna preferenza nella domanda di iscrizione all’elenco in commento, è da ritenersi che il Consiglio dell’Ordine debba inserire il nominativo del professionista nell’elenco indirizzato al Tribunale ubicato nel proprio circondario, ovvero negli elenchi indirizzati a tutti i Presidenti dei Tribunali situati nella circoscrizione di appartenenza.
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