21 ottobre 2016

ELEZIONI CNDCEC: IL MINISTERO DIFFERISCE LA DATA

Tra coloro che in fondo ci speravano ancora e quelli che, invece, la consideravano ormai una questione conclusa, giunge un nuovo, decisivo, intervento del Ministero della Giustizia in ordine alle sorti della competizione elettorale che, rispettivamente il 3 e 4 novembre ed il 1° dicembre prossimi, riguarderà il rinnovo degli Ordini Territoriali e quello del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Come si ricorderà, l’indicazione delle predette date, già a partire dalla nota ministeriale del 31 marzo scorso e nei mesi successivi, aveva innescato una serie di interventi ed osservazioni da parte di diversi rappresentanti della Categoria.

In particolare, la Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata – con evidente esatta ponderazione e lungimiranza – aveva ripetutamente sollecitato la revisione delle stesse, rivolgendo tra l’altro un’apposita istanza al Ministero in data 25 luglio (vedi articolo “Il difetto di rappresentanza dei futuri eletti”, su Fiscal Focus del 27 luglio), sottolineandone l’incongruenza, in considerazione della loro eccessiva vicinanza, ed il conseguente difetto di rappresentatività che sarebbe derivato dalla quasi sovrapposizione del meccanismo procedurale delle due tornate elettorali.

Infatti, a voler rispettare i termini prescritti dal D.Lgs 139/2005 per il deposito delle liste (30 giorni prima delle elezioni per gli Ordini (art. 21 comma 5) e 60 giorni prima per quelle del Consiglio Nazionale (art. 25 comma 8), si sarebbe verificato il paradossale debug di dover formare le liste per il rinnovo del vertice Nazionale prima ancora di conoscere non solo gli esiti ma addirittura anche la composizione delle liste per il rinnovo degli Ordini territoriali.

Con una comunicazione datata 19 ottobre, pervenuta ieri al CNDCEC, il Ministero della Giustizia – benché tardivamente - ha riconosciuto quell’evidente difetto e, pertanto, mantenendo ferme le date del 3 e 4 novembre per lo svolgimento delle elezioni riguardanti gli ordini, ha proposto il differimento della data delle elezioni del Consiglio Nazionale dapprima al 10 gennaio e, con una successiva comunicazione di rettifica, al 9 gennaio 2017, chiedendo a riguardo il parere del Consiglio stesso.

Le motivazioni della proposta, come si legge nella predetta comunicazione, attengono alla constatazione che, mantenendosi la data del 1° dicembre originariamente indicata, ne consegue che “il Consiglio nazionale sarebbe eletto dai Consigli degli ordini uscenti”. Tale circostanza impatterebbe con più di un criterio di corretta rappresentatività: anzitutto - come ancora si legge – il nuovo Consiglio nazionale risulterebbe “rappresentativo dello stesso corpo elettorale che nell’anno 2014 ha votato il Consiglio Nazionale uscente”, finendo così per protrarre una rappresentanza nazionale rispondente ad una formulazione elaborata per il cosiddetto periodo transitorio, temporalmente datato e definito all’epoca dell’entrata in vigore del D.Lgs 139/2005, e che lo stesso decreto ha invece previsto scadesse il 31 dicembre 2016; in secondo luogo, si verificherebbe anche un difetto di “coincidenza territoriale” degli Ordini votanti poiché tra questi – che, come chiarito, sarebbero quelli uscenti – si ricomprenderebbero anche quelli che, a seguito del riordino della geografia giudiziaria operato con il D.Lgs. 155/2012, sono ormai inesistenti in quanto coinvolti dalla stessa sorte dei circondari dei Tribunali soppressi.

In ragione, pertanto, della necessità di superare il difetto di coordinamento delle norme che disciplinano la scadenza del periodo transitorio e di quella di “assicurare la massima rappresentatività del nuovo Consiglio Nazionale”, che avanza dal presupposto che ad eleggerlo siano i neoeletti Consigli degli Ordini territoriali, la decisione del Ministero ha altresì trovato il parere favorevole del Consiglio di Stato (cui si era preventivamente rivolto), il quale ha sottolineato come essa risponda - si legge sempre nella comunicazione – “all’intento del Ministero richiedente di non fermarsi alla forma e quindi alla lettera delle norme, e quindi di attribuire sostanza (in termini di coerenza, effettività e rappresentatività) alla dizione legislativa, in particolare nella parte in cui si scolpisce il principio chel’elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini”.

Nel tardo pomeriggio il CNDCEC ha fatto pervenire il proprio parere favorevole al Ministero da cui ora si attende il provvedimento finale.

E’ comunque evidente, a questo punto, che tutto si rimette in gioco: la logica implicazione del differimento è che le liste concorrenti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale debbano essere riformulate affinché risultino rispondenti – in termini di corretta rappresentanza e democraticità – alle nuove composizioni dei territori.

Il tutto, peraltro, in un tempo davvero esiguo – cinque giorni appena - tra la proclamazione dei nuovi Ordini eletti (il 4 novembre) ed la data ultima prescritta per il deposito delle nuove liste (il 9 novembre, cioè 60 giorni prima della nuova data fissata per le elezioni).
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