14 giugno 2017

ESAME INTEGRATIVO REVISORE LEGALE

Autore: ANTONIO GIAMPAOLO
Come se già fosse facile superare l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista, è stata posta fine, attraverso il Decreto Ministeriale n. 63 del 19 gennaio 2016, all’equipollenza degli Esami di Stato per l’esercizio della professione di Revisore Legale. In particolare, l’articolo 12, recante le disposizioni transitorie, determina il momento in cui le modifiche del decreto avranno piena efficacia. Hanno diritto ad iscriversi nel Registro dei Revisori Legali i Dottori commercialisti ed Esperti contabili, in base alle disposizioni transitorie, “che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1° marzo 2016, n. 110 o anteriore”.

Non sono stati modificati dal Decreto, invece, i requisiti oggettivi:
  • Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, è obbligatorio il completamento del tirocinio professionale per l’accesso alla professione di Revisore Legale. Tirocinio che deve essere completato entro la data di sostenimento della prova. È fatto salvo, partecipare alla sessione di esame anche se il tirocinio non è stato completato, allegando alla presentazione della domanda un’autocertificazione con specifiche indicazioni;
  • è obbligatorio essere in possesso di laurea triennale o di titoli accademici richiesti per le rispettive abilitazioni professionali individuati dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145 del 20 giugno del 2012;
  • requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012.

Chi, essendo già Dottore commercialista, vorrà acquisire il titolo di Revisore legale, dovrà inviare, all’Ufficio protocollo Registro dei Revisori legali, presso il MEF, una richiesta di iscrizione allegando il certificato di superamento dell’esame di abilitazione alla professione di Dottore commercialista.

A partire dal 2017, per chi vorrà acquisire il titolo di Revisore legale, è obbligatorio superare una prova integrativa. L’ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. 136 stabilisce che, tutti coloro che aspirano all’abilitazione dell’esercizio della professione per l’anno 2017, hanno dovuto, per chi volesse sostenere l’esame alla prima sessione (giugno 2017), inviare la domanda entro 23 maggio; per chi, invece, lo sosterrà alla seconda sessione (novembre 2017), dovrà inviare la domanda entro il 19 ottobre.

Sarà, dunque, necessario sostenere la terza prova scritta che comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale. Prova che, ai sensi articolo 5 comma 1 lett. c) del Decreto Ministeriale n. 63 del 2016, verte, su materie tecniche e professionali della revisione e nello specifico: gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione. Al superamento dei essa si sosterrà poi la prova orale che a sua volta verte sulla materia della prova scritta.

Vi è la facoltà di sostenete la prova integrativa, nonché la terza prova, o in unica sessione insieme all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista; oppure sostenere prima quella di Dottore commercialista e in una successiva sessione sostenere la prova integrativa per l’esercizio della professione di Revisore legale.

Nel caso in cui si vorrà sostenere la prova in unica sessione (Revisore legale e Dottore commercialista) il candidato, sempre nella stessa università, dovrà prima sostenere l’esame per Dottore commercialista e, dopo averlo superato, sostenere la prova integrativa. La data per lo svolgimento della prova integrativa, verrà decisa dal Presidente della commissione esaminatrice. Commissione esaminatrice che dovrà essere la stessa sia per l’esame di Dottore commercialista che per la prova integrativa per l’esercizio della professione di Revisore legale. È fatto salvo, qualora si ritenga necessario, integrare la Commissione esaminatrice attraverso un Decreto rettorale.

Chi opta, invece, di sostenere la prova integrativa in una successiva sessione, può, a differenza del caso sopra esaminato, può inviare la domanda di iscrizione presso qualsiasi altro ateneo italiano.
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