4 agosto 2018

Il CNDCEC annuncia la revisione del codice delle sanzioni per esigenze di uniformità al regolamento FPC

Autore: Ester Annetta
Con l’informativa n. 60/2018 del 3 agosto 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito agli Ordini una precisa indicazione in tema di sanzioni accessorie per violazione dell’obbligo di Formazione Professionale Continua.

Rispondendo alle numerose richieste di chiarimenti giunte dagli Ordini territoriali in merito alla previsione contenuta nell’art. 15 comma 9 del nuovo Regolamento recante Codice delle Sanzioni Disciplinari - in vigore dallo scorso 1° gennaio 2017 –, ai sensi del quale: “Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità G, della Pubblica Amministrazione o di Enti Pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame”, il Consiglio ha, difatti, precisato che detta previsione non ha più ragion d’essere, in quanto originariamente formulata per la necessità di armonizzare il suddetto Codice alla normativa del previgente Regolamento per la formazione professionale continua.

Quest’ultimo, infatti, all’art. 18 comma 4, prevedeva l’impossibilità dell’inserimento in determinati elenchi per gli iscritti che fossero stati sanzionati disciplinarmente per non aver assolto l’obbligo formativo.

L’informativa spiega che, poiché tale ultima previsione non è stata riproposta nel nuovo testo del Regolamento per la Formazione Continua in vigore dal 1° gennaio 2018, il predetto articolo 15 comma 9 deve ritenersi anch’esso implicitamente abrogato.

Il Consiglio Nazionale a riguardo riferisce, inoltre, che al fine di uniformare la normativa, avvierà nei prossimi mesi la revisione del Codice delle sanzioni.

Si ricorda che la valutazione della idoneità del Codice delle Sanzioni predisposto dal CNDCEC dopo il varo del nuovo codice deontologico entrato in vigore il 1° marzo 2016 era stata rimessa ad una fase di pubblica consultazione, riservata agli Ordini territoriali (conclusasi il 30 giugno dello stesso anno), a seguito della quale erano state introdotte alcune variazioni, rispetto al testo originario, proprio con riguardo ai casi di violazione dell’obbligo di formazione professionale, per i quali erano stati rivisti alcuni criteri di valutazione e comminazione della sanzione ed era stata altresì aggiunta, come ipotesi sanzionabile, il mancato conseguimento dei crediti formativi minimi riferiti a ciascun anno nonché a quelli relativi alle materie obbligatorie.
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