18 gennaio 2017

IL NUOVO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Autore: Ester annetta
In totale accordo con la rivoluzionaria pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11545 del 2012, in tema di esercizio abusivo della professione, nuovamente la Cassazione Penale, con la sentenza 3 novembre 2016 n. 51362, torna sull’argomento, confermando i contenuti della massima allora enunciati e ribadendo decisamente che solo i professionisti abilitati ed iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possono essere tenutari delle contabilità e predisporre le relative dichiarazioni fiscali ed i pagamenti.
La pronuncia dapprima citata – si ricorderà – aveva enunciato la massima secondo cui “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva ad una data professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.”
L’ampia portata della detta massima era apparsa ancor più evidente in rapporto alle previsioni del D. Lgs 139 del 2005, che, avendo - da un lato – indicato analiticamente le attività in cui è riconosciuta competenza specifica ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili e avendo - dall’altro – operato l’unificazione dei relativi Albi (cosicché oggi dottori commercialisti ed esperti contabili sono iscritti in due distinte sezioni - A e B – del medesimo Albo), ha consentito di ricondurre automaticamente alla fattispecie di reato di cui all’art. 348 c.p. le ipotesi di esercizio delle predette attività da parte di soggetti non iscritti all’Albo, ove svolte in modo da determinare “l’oggettiva apparenza” dell’esercizio della professione di cui esse sono caratteristiche.
Con la nuova pronuncia n. 51362 (a seguito della quale è poi giunto a conclusione il processo originariamente instaurato presso il Tribunale di Milano contro un soggetto che, senza idoneo titolo abilitativo, esercitava l’attività di commercialista, sia fornendo prestazioni professionali a persone fisiche e società sia assistendo privati innanzi alla Commissione tributaria), la Cassazione Penale ha ribadito che, nel compimento senza titolo di atti (quali la tenuta della contabilità, la redazione delle dichiarazioni fiscali ed i relativi pagamenti) che, sebbene non di competenza esclusiva di una determinata professione liberale, siano idonei a creare “oggettive apparenze” di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, è ravvisabile una condotta riconducibile alla fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione. Inoltre – ha pure precisato la Suprema Corte - a seguito dell’unificazione dei due Albi operata dal D.Lgs. 139/2005, non è più sostenibile che l’attività di esperto contabile (in cui rientrerebbero gli atti summenzionati), in quanto prevista dalla sezione B) dell’Albo, sarebbe liberamente esercitabile poiché non di esclusiva attribuzione ad una determinata categoria professionale.
Al di là di tali rilievi tecnici, l’importanza della pronuncia in oggetto offre peraltro un valido spunto ai Commercialisti per rimarcare, ancora una volta, il ruolo e la dignità della loro professione e le implicazioni ad essa connesse in termini di responsabilità ed affidamento. Per ciò, ma pure in considerazione del percorso di studi compiuto e dell’obbligo di continuo aggiornamento loro richiesto, degli obblighi su di essi ricadenti in materia di normativa antiriciclaggio e di responsabilità civile e dei doveri etici e legali che sono tenuti a rispettare quali tramite con l’Amministrazione finanziaria, ai commercialisti spetta, a buon diritto, la tutela da qualunque forma di ingerenza abusiva. Un’esigenza, questa, che non ha solo un valenza “soggettiva”, di categoria, ma – all’opposto – si pone come garanzia generale nei confronti degli utenti ed a sostegno della fede pubblica, onde salvaguardare l’integrità del sistema economico.
Ottima appare quindi, come spunto per il CNDCEC e per gli Ordini, l’iniziativa dell’ODCEC di Latina che, in seguito all’ultima pronuncia della Suprema Corte ha inviato apposita missiva (in allegato) ai referenti territoriali e regionali dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, nonché alla Prefettura, al Tribunale, alla Questura, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio Nazionale dei Commercialisti, chiedendo di intervenire efficacemente e con urgenza per reprime il reato commesso dei tenutari abusivi delle contabilità, non abilitati e non iscritti all’Ordine.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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