24 febbraio 2018

INL: nuova modalità di comunicazione per Avvocati e Dottori Commercialisti

Pubblicata l’informativa CNDCEC sulla nuova procedura di comunicazione obbligatoria dal 1° marzo 2018

Autore: ALESSIA NOVIELLO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 32 pubblicata il 15 febbraio 2018, ha diffuso le nuove modalità di trasmissione, per soddisfare l’obbligo di comunicazione degli adempimenti in materia di lavoro.

A partire dal 1° marzo 2018, viene superata la precedente modalità di comunicazione con modello cartaceo e la richiesta di autorizzazione diventa telematica.

Il passaggio alla procedura telematica, spiega l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si rende necessaria per aggiornare e rendere più efficaci i sistemi di monitoraggio e di controllo da parte degli ispettori. I professionisti interessati sono i soggetti autorizzati dalla legge 12 del 1979, che, ricordiamo, individua all’art.1 gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali - in tal caso - sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Diversa “invece” la situazione per i Consulenti del lavoro iscritti all’Ordine, che per legge sono identificati come soggetti abilitati e non necessitano di alcuna ulteriore comunicazione.

I soggetti autorizzati dovranno preventivamente dotarsi di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e adempiere all’obbligo di comunicazione attraverso il portale dedicato, disponibile sul sito dell’Ispettorato all’indirizzo www.ispettorato.gov.it.

Il nuovo modello di comunicazione telematica conterrà:
  • i dati anagrafici del soggetto autorizzato;
  • l’indirizzo di residenza;
  • il numero di iscrizione ed il relativo Ordine di appartenenza;
  • l’indirizzo e i recapiti dello Studio in cui il soggetto esercita l’attività professionale;
  • le province in cui si esercita l’attività di gestione del personale.

Al termine della procedura sarà rilasciato un codice di comunicazione e il personale ispettivo avrà modo di verificare il corretto assolvimento dell’obbligo. La Nota dell’Ispettorato Nazionale precisa che: qualora si accerti l’assenza dell’invio della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’Ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di loro competenza.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rappresenta l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Al momento, dunque, la modalità di comunicazione telematica per chi avesse già rispettato tale impegno, rappresenta un invito da parte dell’INL e non un vincolo con relativa applicazione di sanzione.

In data 23 febbraio 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con informativa n. 20/2018 ha diffuso per il tramite dei Presidenti dei Consigli provinciali, le istruzioni contenute nella nota 32 diramate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, precisando che, tale adempimento non rappresenta un obbligo per chi avesse provveduto a suo tempo con le pregresse modalità, ma, ravvisando l’opportunità di adempiere in ogni caso con la nuova procedura telematica in sinergia con quanto affermato dall’Ispettorato.

La comunicazione andrà ad implementare la banca dati a disposizione degli Ispettori del lavoro. Saranno sviluppate nuove funzionalità per consentire agli ispettori di accedere a tutte le comunicazioni effettuate dai professionisti, ricercandole, oltre che per dati anagrafici, anche per Provincia o scegliendo un anno di riferimento.

Con la nota 38 del 23 febbraio 2018, l’INL torna sulla questione evidenziando che, le comunicazioni in via telematica saranno disponibili a partire dal 1° marzo 2018, pertanto, sino a tale data, eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie, dovranno seguire le precedenti modalità di trasmissione e conseguente autorizzazione. La nota sottolinea inoltre che: in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento.

Di seguito, riportiamo il modello di comunicazione disponibile sul sito dell’Ispettorato del Lavoro e del CNDCEC a partire dal 1° marzo 2018.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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