21 giugno 2017

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La Camera dei Deputati ha approvato nel febbraio 2017, con modificazioni rispetto al testo del proponente, il Disegno di Legge C. 3671-bis contenente la Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, diretta emanazione dei lavori della Commissione presieduta dal Cons. Renato Rordorf.

L’esame dell’attuale Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’esame del Senato della Repubblica sin dal 03 febbraio 2017, non è ancora calendarizzato, ed è immaginabile che, tra pause feriali, Legge di Stabilità e Legge elettorale ed altre cogenti e preminenti attività, l’intervento del Legislatore non avverrà nel corso della presente Legislatura.

L’art. 9 del DdL menzionato contiene ben 11 principi e criteri - rubricati dalla lettera a) alla m) - ai quali attenersi nell’esercizio della Delega per il riordino e la semplificazione della disciplina introdotta nel nostro ordinamento con la L. 3/2012 che si è dimostrata, sin da subito, foriera di dubbi interpretativi, sistematici ed operativi.

Con questo breve scritto, nella superiore considerazione circa il destino del DdL 3671 bis (S- 2681), si esamineranno, tra l’altro velocemente, solo gli aspetti principali del presupposto intervento.

Due interventi - lettera a) dell’art. 9 - rilevano l’aspetto soggettivo. Viene stabilito di comprendere nelle procedure di sovraindebitamento il socio illimitatamente responsabile, eliminando il contrasto interpretativo tra chi ritiene l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile ex art. 147 L.F. ne impedisca l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e chi, invece, sostiene che lo stesso possa proporre domanda di liquidazione giudiziale dei beni o un accordo di composizione della crisi. Viene, altresì, previsto che occorrerà individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia (termine che sarebbe opportuno delineare), rendendo possibile risolvere problemi di gestione contestuale di procedure che riguardino più persone legate da un vincolo familiare (ad es. mediante l’unificazione delle attività liquidatorie di beni intestati a più persone), senza che venga, tuttavia, prevista alcuna deroga all’art. 2740 C.C..

L’art. 9, lett. b) prevede di “disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore”. Si colma la lacuna circa l’assenza di una disciplina positiva di composizione della crisi mediante un piano in continuità aziendale e si stabilisce il principio del possibile passaggio a soluzioni di tipo liquidatorio anche su istanza del debitore, a differenza di quanto avviene attualmente, dove la conversione nella liquidazione dei beni avviene solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Per il debitore-consumatore che abbia determinato con colpa grave, mala fede o frode il proprio stato di crisi o d’insolvenza, l’art. 9, co. 1, lett. b), prescrive la possibilità della sola soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione.

Un’ulteriore innovazione riguarda il caso in cui il debitore-consumatore abbia precedentemente provveduto alla cessione del quinto dello stipendio. Sul punto l’art. 9, co. 1, lett. d) prevede che “il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”.

L’art. 9 lett. i) amplia l’accesso all’esdebitazione anche alle persone giuridiche - purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell’accordo -superando, così, l’attuale formulazione dell'art. 14-terdecies L. 3/2012 che limita l’esdebitazione alle sole persone fisiche.

Altro elemento fortemente innovativo è costituito dalla previsione dalla possibilità del debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento dei debiti entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità (art. 9, co. 1, lett. c)). Vengono definiti principi utili a scongiurare eventuali abusi nell’utilizzo dell’Istituto stabilendo l’acceso per una sola volta nella vita, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito nei quattro anni successivi laddove sopravvengono utilità.

L’art. 9 lett. f) prevede di: “precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata.”
L’art. 9 lett. g) prevede, di “introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d’Ufficio in caso di atti in frode ai creditori”, colmando la principale lacuna della L. 3/2012, nella quale le misure protettive sono ancorate non scattano con gli introduttivi, ma con il Decreto di apertura della procedura.

Viene riconosciuta ai creditori una vera e propria legittimazione attiva in merito all’apertura della procedura liquidatoria. Il principio di Legge Delega contenuto nell’art. 9 lett. h), prevede, infatti, di “riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore al pubblico ministero”.

L’art. 9 lett. l) prevede il principio di “prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri d’impugnativa e d’opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione d’indebitamento”, del resto, una valutazione più attenta del merito creditizio è imposta dall’art. 9, co. 1, lett. e) laddove prevede “… che nella relazione dell’organismo di cui all’articolo 9, comma 3-bis, della L. 3/2012, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.”

Un’ulteriore novità che accresce, non poco, il ruolo dei creditori è quella contenuta nel principio di cui all’art. 9 lett. m) il quale prevede di “…attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.”

È prevedibile, come già detto, che l’intervento del Legislatore che ha già stravolto il lavoro della commissione Rordorf, non avvenga nel corso di questa Legislatura rendendo del tutto incerto l’epilogo di questo Disegno di Legge Delega.

Rimarranno agli operatori una serie di problematiche interpretative, per tutte quelle relative alla pratica invalsa di presentare un unico piano del consumatore – o addirittura domande eterogenee - da parte di entrambi i coniugi e la giusta durata della procedura, questioni che saranno affrontate necessariamente de iure condito.

Fernando Caldiero
Referente OCC dell’Odcec di Paola
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