21 aprile 2017

MEDIAZIONE TRIBUTARIA - LA TERZIETA’ E’ UN PRINCIPIO INDEROGABILE

Pubblichiamo quanto pervenuto in redazione

Autore: ANC Comunicazione
Roma, 20 aprile 2017

Il decreto sulla manovra correttiva interviene anche sulla mediazione tributaria, la cui operatività, stando al testo non ancora ufficiale, viene ulteriormente ampliata con l’innalzamento del valore delle controversie dagli attuali 20 mila ai 50 mila euro.

Introdotto con il D.L. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011, questo strumento deflativo del contenzioso è stato già oggetto di intervento normativo, con il Dlgs 156/2015, che ne ha previsto l’allargamento a tutte le tipologie di tributi.
Rispetto al tema di questo specifico strumento deflativo del contenzioso tributario, l’Associazione Nazionale Commercialisti, premesso che riconosce la bontà dell’istituto e le sue potenzialità nell’ambito di un assetto normativo più efficace, ha sempre evidenziato l’imprescindibile centralità dell’autonomia del soggetto preposto alla gestione delle controversie e quindi del principio di terzietà.
E’ naturale - afferma il Presidente dell’ANC Marco Cuchel - che il Legislatore si adoperi per potenziare strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale nella risoluzione delle controversie, tuttavia, è molto difficile credere che la mediazione tributaria, così come oggi strutturata, possa essere uno strumento in grado di assolvere, con piena efficacia, la sua funzione.
Questo istituto, nell’interesse generale della collettività, ha l’obiettivo di contribuire a contenere il numero dei contenziosi e a favorire l’attuazione di una procedura agile per la definizione delle liti di natura tributaria, che dovrebbe essere improntata alla rapidità, semplicità ed economicità e quindi, in via generale, alla reciproca convenienza delle parti ad addivenire ad un accordo. Aspetti questi che, evidentemente, impongono un agire “nuovo” da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cui comportamento dovrebbe necessariamente tenere conto della natura stessa della mediazione e della sua finalità, con l’abbandono delle tradizionali logiche basate principalmente sul diritto.
L’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità dell’organismo preposto alla gestione delle liti sono principi inderogabili – aggiunge il Presidente Cuchel – e in assenza di meccanismi atti a garantirne il rispetto, la mediazione tributaria, stando all’attuale impianto normativo, dà prova di tutta la sua inadeguatezza.
Di fatto, la sua struttura – prosegue Cuchel – fa sì che la mediazione tributaria attualmente corrisponda ad una duplicazione della procedura già prevista dall’art. 6 comma 2 del Dlgs 218/97 (accertamento con adesione), con l’unica differenza che il soggetto interlocutore anziché essere l’Ufficio Controllo dell’Agenzia delle Entrate è l’Ufficio Legale della stessa Agenzia.

E’ dunque indispensabile – conclude Cuchel – che il Legislatore intervenga per garantire nella mediazione tributaria, adottando il medesimo schema che sta alla base della mediazione civile, il rispetto del principio dell’autonomia e della terzietà. Ciò significa prevedere l’istituzione di specifici organismi, la cui operatività, dal punto di vista della composizione e della funzione, sia trasparente, completamente indipendente dall’Amministrazione finanziaria nonché caratterizzata da comprovate e specifiche competenze tecniche e professionali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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