23 novembre 2017

Professioni: guida in tema di sanzioni e di Codice delle sanzioni disciplinari

Autore: ANTONIO GIAMPAOLO
In data 17 novembre, il CNDCEC, attraverso l’informativa n. 61/2017, recapitata a tutti i Presidenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini, ha provveduto a mettere al corrente tutti i propri iscritti della presenza di un nuovo documento, Guida in tema di sanzioni e di Codice delle sanzioni disciplinari, diramato lo scorso aprile.

Con questa guida si vogliono rendere note tutte le novità riguardanti gli Ordini locali e l’Ordine Nazionale inerente l’esercizio dell’azione disciplinare prendendo in considerazione anche delle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale.

La Guida è suddivisa in due sezioni: quella relativa alla funzione disciplinare e quella relativa al codice delle sanzioni disciplinari.
La prima parte, inerente la funziona disciplinare, si sofferma soprattutto su:
  • responsabilità disciplinare;
  • organo disciplinare;
  • procedimento disciplinare.

La responsabilità disciplinare viene intesa come un tipo di responsabilità diversa e autonoma da responsabilità di altra natura (civile, penale o amministrativa). Può essere attribuita al professionista in conseguenza dell’inosservanza delle norme di legge e di deontologia professionale cui è specificamente assoggettato in virtù dell’iscrizione nell’Albo.

Con riferimento alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, l’art. 49, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce che il mancato rispetto di disposizioni di legge, delle norme deontologiche della Professione nonché, in ogni caso, la violazione dei doveri generali di dignità, probità e decoro, genera una responsabilità disciplinare in capo all’iscritto nell’Albo.

E’ opportuno segnalare che, attraverso taluni interventi di riforma succedutisi negli ultimi anni nella normativa professionale, il Legislatore ha recentemente apportato rilevanti novità riguardo all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini professionali.

Per quanto attiene l’organo disciplinare, il DPR n. 137/2012 ha previsto la costituzione, a livello locale, dei Consigli di Disciplina, presso i Consigli degli Ordini territoriali, con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell’Albo, stabilendo, attraverso la espressa previsione dell’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina, una netta scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) affidate a soggetti diversi. Ha individuato, inoltre, il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La riforma, per quanto riguarda gli Organismi nazionali che decidono le questioni disciplinari in via amministrativa, prevede l’istituzione di consigli di disciplina nazionali cui restano affidate le stesse competenze finora assegnate ai consigli nazionali e cioè l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari degli iscritti nell’albo.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, la Guida si sofferma in particolar modo su: attività propedeutiche, apertura del dibattimento e istruttoria, fase dibattimentale, fase decisoria, durata del procedimento.

Come sappiamo, l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla necessità di assicurare l’effettivo rispetto, da parte del singolo iscritto nell’Albo, delle regole di condotta individuate dalla legge professionale nonché dalle norme deontologiche. Qualora gli iscritti non si attengono alle regole previste, possono essere oggetto di sanzioni.

Nella seconda parte della Guida, vengono evidenziate, infatti, le sanzioni da applicare relative ad ogni tipo di violazione, nonché sanzioni in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

Appare opportuno soffermarsi anche per quanto riguarda le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa. L’art. 15 del Codice stabilisce una gradualità nell’irrogazione delle sanzioni in funzione del numero dei crediti mancanti al raggiungimento del monte ore richiesto dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale per la formazione continua (la norma prevede l’obbligo di maturare 90 crediti nel corso di un triennio - di cui almeno 9 nelle cosiddette materie speciali).

E’, inoltre, interessante segnalare che è prevista, in sede di procedimento disciplinare, una procedura più snella per l’accertamento dell’avvenuta violazione nei casi di inadempienza riguardanti l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di formazione continua.

La Guida, si ricorda infine, è arricchita di un’apposita tabella in cui vengono individuate le sanzioni per ogni specifica violazione. La tabella si può consultare direttamente sul sito del Consiglio Nazionale nella sezione “Documenti”.
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