22 marzo 2017

Relazione di revisione: nuovi documenti dal CNDCEC

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Come noto, il bilancio 2016 è stato interessato da moltissime novità a seguito del recepimento del D.Lgs. n.139/2015.
È tuttavia da considerare che il D.Lgs. in oggetto è intervenuto anche sulla disciplina della revisione legale dei conti, sebbene la norma sia stata successivamente quasi integralmente riscritta a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 135/2016 (di attuazione della Direttiva 2014/56/UE).

In considerazione delle importanti modifiche normative che hanno interessato non solo la disciplina di bilancio ma anche la revisione legale dei conti il “Gruppo di Lavoro Revisione Legale” del Consiglio nazionale dei commercialisti, coordinato dal prof. Raffaele D’Alessio insieme ai consiglieri nazionali Raffaele Marcello e Andrea Foschi, ha messo a disposizione dei professionisti due importanti documenti:
  • “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016”, la quale ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, nella revisione dei bilanci 2016;
  • “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.

Esprimono soddisfazione i coordinatori Marcello e Foschi, i quali hanno dichiarato che “Il Consiglio nazionale è convinto che i colleghi impegnati nella revisione potranno trovare in questi documenti appena pubblicati risposte ad alcuni dei maggiori dubbi che sicuramente saranno insorti in questa ‘fase di transizione’ e potranno concludere i propri incarichi di revisione con maggiore incisività e serenità”.

La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016 - Il documento presenta, al primo paragrafo, una descrizione delle novità recentemente introdotte, le quali hanno effetto sulle relazioni di revisione del bilancio al 31.12.2016.

In primo luogo è richiamata la redazione del rendiconto finanziario, che è diventato un documento obbligatorio di bilancio per le società che redigono il bilancio “ordinario”: il CNDCEC ricorda che nella relazione di revisione sarà necessario menzionare il rendiconto finanziario sia nel paragrafo introduttivo, sia nel paragrafo che contiene il giudizio professionale (in tutti i casi in cui la redazione del documento è obbligatoria).

Il documento del CNDCE prosegue quindi richiamando il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, modificato ad opera del D.Lgs. n. 139/2015, fornendo importanti chiarimenti.
Le novità introdotte secondo una prima interpretazione dovrebbero infatti trovare applicazione già nelle relazioni al bilancio 2016: tuttavia il Consiglio Nazionale, ritiene di poter escludere questa interpretazione in quanto non è ancora stato emanato l’aggiornato principio di revisione (SA Italia) 720 B.

Pertanto, fino a quando il principio di revisione in commento, nella sua versione aggiornata, non vedrà la luce, “il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dall’articolo 10 D.Lgs. 139/2015, non può essere applicato, dovendosi continuare ad applicare le disposizioni precedenti”.

Viene poi chiarito che, quand’anche il principio di revisione aggiornato dovesse essere emesso prima dei termini previsti per il deposito delle relazioni di revisione, la norma non potrebbe comunque ritenersi applicabile, in quanto sarebbe impossibile pianificare la revisione tenendo conto delle novità introdotte e delle nuove procedure dettate dal principio di revisione stesso.

Dati comparativi - Il documento in commento si sofferma inoltre sui dati comparativi.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 5, cod. civ., per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo corrispondente dell’esercizio precedente.

In considerazione delle numerose novità introdotte e della necessità di adattare i dati comparativi, si rende necessario indicare specifici richiami di informativa nella relazione di revisione?

Ebbene, il CNDCEC ha ritenuto che non siano necessari richiami di informativa, in quanto “il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 710, sui dati corrispondenti, esclude che il revisore faccia riferimento ai dati corrispondenti, correttamente presentati, salvo che in poche definite circostanze, fra le quali non rientra quella dei dati corrispondenti adattati.”

È stato inoltre sottolineato che i bilanci delle imprese di minori dimensioni potrebbero non essere interessati dall’adattamento dei dati, in quanto di effetti irrilevanti.
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