24 aprile 2018

Risposte del CNDCEC a quesiti degli ordini

Autore: Ester Annetta
Una serie di risposte ai quesiti formulati nei mesi scorsi dagli Ordini sono stati pubblicati nell’apposita sezione Pronto Ordini del sito istituzionale (PO 10/2018, PO 15/2018, PO 25/2018, PO 300/2017, PO 50/2018, PO 34/2018 e PO 43/2018). Gli argomenti trattati sono di varia natura.

Un primo quesito formulato dall’Ordine di Torino (PO 10/2018) attiene alla compatibilità tra l’esercizio della professione e l’attività di “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”, altrimenti noto come promotore finanziario, che – ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 – è definito come colui che esercita professionalmente come dipendente, agente o mandatario l’offerta fuori sede, per tale intendendosi quella di promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e di attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi li presta, promuove o colloca.

Il Consiglio nazionale ha osservato che l’incompatibilità tra i due ambiti (la professione e l’attività de quo) è espressamente prevista dall’art. 4 comma 1 lett. e) dell’ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005), che tra l’altro precisa che essa derivi dall’”effettivo esercizio” della attività specifica (nella specie, quella di consulente finanziario). A riguardo si puntualizza altresì che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, tale effettività dell’esercizio consegue all’iscrizione all’albo, che ha, dunque, efficacia costitutiva dello status professionale.

Un secondo quesito è quello formulato dall’Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto (PO 15/2018) in relazione ad una richiesta di cancellazione retroattiva dall’Albo cui, tra l’altro, non è seguita l’esibizione di documentazione integrativa domandata dall’Ordine medesimo all’iscritto. L’Ordine, avendo temporaneamente sospeso la decisione, domanda come comportarsi.

Il Consiglio ha rilevato che, poiché la richiesta presentata dall’iscritto avvia un procedimento amministrativo, l’Ordine, in quanto pubblica amministrazione soggetta alla relativa disciplina, è tenuto a concluderlo con un provvedimento espresso (art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241). Ciò comporta che, anche ove la domanda sia carente e necessitasse di ulteriori integrazioni e documentazione (come nella specie), l’Ordine deve comunque provvedere nei termini di legge.

Ove poi le carenze della domanda riscontrate siano tali da non consentire di assumere “semplicemente” un provvedimento negativo, l’Ordine dovrà procedere – ai sensi dell’art. 10 della citata L. 241/90 – ad una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa - il c.d. “preavviso di rigetto” - assegnando all’iscritto un termine di 10 giorni per presentare documenti ed argomentazioni a supporto della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’Ordine potrà validamente emettere un provvedimento di rigetto.

Il Consiglio ha inoltre fatto presente che la condotta non collaborativa dell’iscritto a fronte di richieste avanzate dall’Ordine è, comunque, di per sé atta a comportare una segnalazione al Consiglio di Disciplina.

Nella risposta fornita dal Consiglio si accenna inoltre ad altre problematiche che, evidentemente, sono state specificamente segnalate dall’Ordine richiedente ma che non sono riscontrabili, non essendo disponibile il testo della sua missiva.

Ad ogni modo, si precisa che non è elemento di inammissibilità della domanda il mancato pagamento dell’imposta di bollo (il che lascerebbe intendere che la domanda presentata dall’iscritto fosse carente di bollo), dovendo comunque l’amministrazione assumere il provvedimento, salvo a trasmettere successivamente gli atti o i documenti all’ufficio del registro per accertare le violazioni commesse.

Si precisa, inoltre, che, in base alla riserva di legge contenuta nell’art. 23 della Costituzione in materia di imposizione di tributi, non può essere richiesta alcuna “tassa di cancellazione”.

Quanto, infine, alla richiesta di retroattività degli effetti della cancellazione (l’iscritto, che aveva presentato domanda a metà gennaio, aveva chiesto che l’effetto della cancellazione valesse dal 31 dicembre precedente), il Consiglio ha chiarito che il relativo provvedimento spiega i suoi effetti dal momento della delibera, salvo che l’Ordine, previa attenta valutazione degli interessi coinvolti (es. affidamento dei clienti, posizione dei tirocinanti), disponga diversamente. La condizione “ideale” è che lo spiegamento degli effetti del provvedimento venga fatto risalire alla data della presentazione dell’istanza anziché lasciarlo ancorato a quella dell’assunzione della delibera.

In materia di tirocinio, rispondendo ad un quesito dell’ordine di Alessandria (PO 25/2018), il CN ha chiarito che, in presenza di un tirocinio regolarmente completato ed ancora valido ai fini del sostenimento dell’esame di stato, non è consentito iniziarne uno nuovo (nella specie, si domandava se il tirocinante che avesse compiuto la relativa pratica nel 2015 potesse essere riammesso ad un nuovo tirocinio prima del decorso di cinque anni dal termine di quello precedente).

All’Ordine di Bari, che ha domandato (PO 300/2017) se fosse possibile procedere alla pubblicazione dei verbali del Consiglio sul proprio sito istituzionale, il CN ha risposto che – oltre a quei contenuti che già di per sé sono soggetti a pubblicazione per obblighi di trasparenza – il Consiglio dell’Ordine può divulgarne di ulteriori, ma nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo la quale la diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammessa solo se effettuata in esecuzione di un obbligo di legge.

In materia di deontologia, all’Ordine di Torino (PO 50/2018) il CN ha chiarito che il codice deontologico (art.6 comma 1) impone al professionista l’obbligo generale di rispetto delle norme di legge (principio di integrità). In questa cornice generale, ogni valutazione circa la concreta violazione del detto principio è rimessa al Consiglio di Disciplina, non potendo il CN esprimersi nel merito.

Con un quesito formulato dall’Ordine di Trapani (PO 34/2018) sono stati richiesti chiarimenti in tema di esonero dell’obbligo di formazione professionale continua in caso di malattia dei parenti e di riportabilità dei crediti da un triennio all’altro.

Sulla prima richiesta il CN ha chiarito che l’esonero dell’obbligo formativo in caso di malattia grave documentata del coniuge, dei parenti ed affini entro il primo grado e dei componenti del nucleo familiare è consentito qualora essa comporti l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi e, comunque, limitatamente al periodo della malattia stessa e fino a che l’iscritto non riprenda l’esercizio dell’attività.

Quanto alla riportabilità dei crediti, invece, sempre richiamando il citato Regolamento (art. 5 commi 4 e 6), il CN ha ribadito che essa è generalmente esclusa, eccetto che con riguardo ai crediti acquisiti a seguito di partecipazione a corsi organizzati dalle SAF (argomento peraltro già ampiamente affrontato con l’informativa n. 14/2018 – cfr. Fiscal Focus del 6 febbraio scorso, “FPC: Ripubblicato il nuovo testo).

Infine, in risposta al quesito formulato dall’Ordine di Viterbo (PO 43/2018) in materia di lavoro pubblico, e, in specie, circa la possibilità che l’Assistente di Segreteria presso l’Ordine (dipendente di Area B), che abbia maturato la richiesta anzianità di servizio e sia in possesso di laurea, possa accedere al profilo di Responsabile Processo Struttura (dipendente di Area C), il CN ha precisato che un siffatto passaggio, secondo la vigente normativa in materia di lavoro pubblico, presuppone, preliminarmente, che sia stata approvata una dotazione organica che, numericamente, consenta il reclutamento di altro lavoratore nell’area che interessa. In secondo luogo, il passaggio non può avvenire automaticamente, ma, secondo la normativa vigente (art. 35 del D. Lgs. 165/2001) solo a seguito di una selezione pubblica, atta a garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno. A personale già in servizio presso l’ente può essere al limite riservata, ove ne ricorrano i presupposti di legge, una quota dei posti vacanti. Ciò in ossequio dei principi di selettività, pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza cui è improntato il rapporto di lavoro pubblico.

Nel caso di specie il CN ha pertanto ritenuto che – non consentendo, peraltro, l’attuale organico dell’Ordine richiedente una variazione numerica dei dipendenti collocabili in Area C – l’unica possibilità residua sia quella di predisporre una procedura selettiva finalizzata solo alla progressione economica interna all’area di attuale appartenenza del dipendente che si intenderebbe “premiare”, calcolata secondo le previsioni del CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici del 1/10/2017 e del comparto Funzioni Centrali del 21/2/2018.
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