29 aprile 2016

Subentro al collega sospeso: l'obbligo informativo è solo verso la clientela

Autore: redazione fiscal focus
Premessa – Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti, in cui si chiedeva di sapere se il professionista sospeso dall’esercizio della professione, abbia l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il nominativo del collega che lo sostituirà nel periodo di sospensione e se lo stesso Ordine debba procedere con apposita delibera o richiesta per ottenere il nominativo dei sostituti, il CNDCEC ha tracciato le linea guida da seguire.

Si ricorda che la sostituzione del professionista sospeso è espressamente sancita dall’art. 16, comma 9 del Codice deontologica della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in cui si legge che “In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche”.
L’obbligo di informare il cliente – In risposta al quesito posto, il CNDCEC, in primo luogo fa notare che il predetto art. 16 regola esclusivamente ciò che è chiamato a fare il professionista che sostituisce il collega, sottolineando che nessun articolo dello stesso Codice deontologico pone uno specifico obbligo in capo al professionista sospeso di dover comunicare al proprio Ordine di appartenenza il nominativo del collega che lo sostituisce o sostituirà nel periodo di sospensione.
Tuttavia, fa notare il CNDCEC, poiché la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale rientra tra i casi in cui il professionista non può proseguire nell’assolvimento dell’incarico per gravi motivi che ne impediscono il corretto svolgimento (comma 2, art. 23 Codice deontologico), lo stesso soggetto sospeso deve darne tempestiva comunicazione alla propria clientela. Sarà lui stesso a dover individuare il proprio sostituto in modo da arrecare ai clienti il minor disagio possibile, fermo restando il diritto di godimento del cliente stesso verso il professionista/sostituto.

La richiesta del nominativo da parte dell’Ordine – Il CNDC chiarisce che, qualora l’Ordine di appartenenza del professionista sospeso ritenga opportuno verificare l’avvenuta ed effettiva sostituzione di quest’ultimo, può richiedere allo stesso di fornirgli il nominativo del collega subentrato e ciò senza che sia necessaria apposita delibera. Infatti, tale potere rientra nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ordine stesso e sancito ai sensi dell’art. 12, lett. b D.Lgs. n. 139/2005.
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