21 aprile 2018

730 precompilato. La delega incide sui controlli formali e preventivi

Autore: Andrea Amantea
L’accesso al 730 precompilato tramite CAF e intermediari abilitati opportunamente delegati ha importanti risvolti circa l’effettuazione dei controlli formali e preventivi aventi ad oggetto la stessa dichiarazione.

Il soggetto che presta assistenza fiscale è chiamato ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730 presentate per il suo tramite esponendosi in caso di visto infedele all’impianto sanzionatorio disposto dall’art. 39 del D.lgs. 241/1997.

I controlli formali e la presentazione tramite delega - Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale, art. 36 ter D.P.R. 602/73 sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai dati delle spese sanitarie).

Resto fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni come ad esempio il requisito relativo all'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

Con tale impostazione viene dunque meno a monte la distinzione prevista invece in caso di presentazione diretta del 730 tra modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e modifiche che invece consentono di mettersi al riparo da eventuali controlli formali sui dati già presenti nella precompilata in quanto non incidenti né sul reddito né sull’imposta; sono riconducibili a tale ultimo assunto l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef; l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico nonché la compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730.

Ritornando all’apposizione del visto di conformità e sul controllo formale, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 7/E il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del D.M. n. 164 del 1999. Detto ciò, però, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del D.lgs. n. 241 del 1997 sopra richiamato, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli. Con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter (controlli formali). Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica della stessa documentazione.

La previsioni delle sanzioni connesse al visto di conformità infedele hanno dato una differente impronta al rapporto contribuente/professionista nell’ambito del 730, ponendo l’accento sulla corretta operativa riconducibile a colui che presta assistenza fiscale limitandola però laddove si rilevi mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente; basti pensare al caso in cui il contribuente volesse detrarre gli interessi passivi per un mutuo acceso per l’abitazione principale quando ad esempio l’immobile non è destinato a tale “impiego”.

Una volta messo in evidenza quelli che sono le dinamiche dei controlli formali qualora il 730 venga presentato tramite CAF e professionisti abilitati (Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), un collegamento tra canale di presentazione e verifiche posti in essere dall’Amministrazione finanziaria va fatto anche in riferimento ai controlli preventivi.

I controlli preventivi - Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata: che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (vedi Provvedimento 9 giugno 2017) ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte.

La normativa dunque lega tale tipologia di controlli solo al caso in cui la dichiarazione 730 precompilata sia presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto ai dati precaricati; le istruzioni ministeriali che accompagnano il modello 730 si limitano a prevedere l’attivazione dei controlli preventivi nei casi previsti dalla Legge, che non possono essere dunque diversi da quelli sopra citati.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate, con la circolare 12/E 2016 nonché più recentemente con il Provvedimento datato 9 giugno 2017, ha messo in evidenza i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati per effetto del richiamo all’articolo 5, comma 3-bis del D.lgs. 175/2014 (controlli preventivi), contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto citato. Tuttavia i controlli in commetto dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 venga presentato con le modalità tradizionali (art. 13 D.M. 164/99). Di conseguenza, non sarebbero operativi laddove l’invio avverrebbe nel sistema della precompilata.
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