18 luglio 2018

Accantonamento TFR senza Quir: aggiornato l’indice Istat di giugno

Autore: Redazione Fiscal Focus
È terminato il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della facoltà per il lavoratore di optare per l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR), prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

L’ISTAT ha reso noto in data 17 luglio 2018 il valore aggiornato dell’indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie, da prendere a riferimento per il mese di giugno 2018.

In particolare l’indice generale FOI è pari a 102,0 con una variazione di +0,2% rispetto al mese precedente. L’aumento percentuale è pari a + 1,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e a + 2,3% rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.

Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati - in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente:

a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.


Calcolo del TFR - Il trattamento di fine rapporto è costituito dagli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto.
Inoltre, ogni anno, con esclusione della quota maturata nell'anno, il TFR accantonato è rivalutato ad un tasso composto, costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Anticipazione del T.F.R. - Il lavoratore, in possesso di almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.


L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
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