18 giugno 2018

Assistenza sanitaria e previdenza complementare: limiti e regole sul welfare

Autore: Redazione Fiscal Focus
La legge di Bilancio 2017, intervenendo sul welfare di produttività introdotto dalla legge di Bilancio 2016, ha previsto l’inapplicabilità di alcune limitazioni intrinseche al sistema nel caso in cui il lavoratore decida di convertire il proprio premio detassato in beni e servizi. Proprio con riferimento ai limiti fissati per la previdenza complementare e la contribuzione sanitaria è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E/2018, al fine di chiarirne i contorni di legittimità.

Casse sanitarie e mutualità - In merito alle somme del premio destinate alla sanità integrativa, l’intervento del legislatore con la Legge di bilancio 2018 a di fatto disposto l’innalzamento del limite di deducibilità fino a 6.615,20 euro (ovvero, 3.615,20 euro quale limite previgente cui si aggiungono 3.000 euro potenziali del premio di risultato).

L’Agenzia delle Entrate interviene a gamba tesa in materia di rimborsi effettuati dalle casse sanitarie a cui sono stati effettuati i versamenti: in questo caso le spese sanitarie possono essere detratte dal dipendente solo nella quota non rimborsata dall’azienda. I versamenti effettuati a casse sanitarie con esclusiva finalità assistenziale, invece, non possono essere dedotte dal reddito del lavoratore dipendente.

Inoltre, per quanto riguarda l’iscrizione del lavoratore a casse o fondi sanitari, viene richiamato il rispetto del principio di mutualità, essenziale per poter godere del beneficio fiscale. L’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia possibile usufruire del vantaggio fiscale nel caso in cui "esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria – sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa – ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro".

Si tratta di una sorta di penalità, in termini di benefici fiscali, per le casse e i fondi sanitari che, prevedono prestazioni di un valore mai superiore agli importi versati dei lavoratori che non rispettano il principio di mutualità.

Previdenza complementare - L’Agenzia approfitta della circolare per spiegare nel dettaglio le novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 in forza delle quali i contributi alla previdenza complementare, se versati in sostituzione del premio di risultato, possono, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore non entro il “solito” limite di deducibilità di 5.164,57 euro, bensì per un importo di 8.164,57 euro, ovvero, anche in questo caso, la tradizionale soglia di esenzione potenzialmente incrementata dell’intero valore del premio.

Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non abbia effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica. I contributi in esame sono inoltre deducibili dalla base imponibile.

Ne consegue che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
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