20 febbraio 2018

Attività di sindaco e revisore. Quando l’Irap non è dovuta

Autore: PAOLA MAURO
Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove sia possibile scorporare le diverse categorie dei compensi e sia fornita la dimostrazione dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’espletamento di quell’attività specifica. È quanto emerge dall’ordinanza n. 3790/2018 (con motivazione semplificata) emessa dalla Sottosezione tributaria della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato interamente la cartella di pagamento per IRAP 2009 notificata a un dottore commercialista.

Il professionista aveva chiesto ai giudici di merito il riconoscimento di non essere tenuto al versamento dell'imposta accertata per la parte di attività scindibile e rivolta alla sua partecipazione, quale sindaco o revisore, a società di capitali terze.

Ebbene, la C.T.R. di Napoli, a parere della Suprema Corte, ha assunto una decisione che si è posta in discontinuità con i principi regolativi della materia compendianti da Cass. n. 10594/2007, n. 15803/2011, n. 3434/2012, n. 4246/2016, n. 22138/2016, n. 16372/2017 e n. 1712/2017; principi che nell’ordinanza n. 3790/2018 sono così riassunti:
  • il professionista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata;
  • per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il professionista normalmente operi presso uno Studio professionale, anche se associato, atteso che tale presupposto non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto a un'attività rilevante quale organo di una compagine terza; infatti le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi generale, riconducibili non allo Studio di cui il professionista è titolare o fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono, per cd. redditi assimilati ex lege 21 novembre 2000, n. 342, art. 34;
  • si è altresì chiarito - riguardo ai redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico - che non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell'attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

In sede di rinvio, pertanto, la C.T.R. della Campania dovrà stimare, ove sia possibile scorporare le diverse categorie dei compensi, se il contribuente abbia effettivamente fornito la prova dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’espletamento dell'attività di sindaco o revisore di società di capitali.

Con le ordinanze n. 14077/2017 e n. 19327 del 2016 la Suprema Corte aveva sostenuto che “non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione."

Sullo stesso argomento si vedano anche Cass. n. 23104/2016, n. 5361/2017, n. 11474/2017 e n. 21161/2017 (quest’ultima in fattispecie in cui, quanto ai compensi percepiti per l’attività di sindaco, la censura del ricorrente/commercialista “non coglie nel segno né coglie la ragione della decisione che, secondo la CTR, riposa nel fatto che anche per l'espletamento di siffatta attività il contribuente aveva utilizzato conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione e che lo stesso non aveva assolto l'onere di dimostrare che non si avvaleva di un'organizzazione autonoma.”).

Sembra potersi concludere che i compensi percepiti per l’attività di sindaco e/o revisore sono esenti se l’attività è svolta personalmente e senza particolari mezzi propri.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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