19 febbraio 2018

Branch exemption: nodo dell’opzione per stabili organizzazioni estere

Autore: SILVIA BETTIOL
Spesso gli operatori si trovano a dover valutare l’opportunità di optare per il regime di branch exemption per le vecchie o nuove stabili organizzazioni estere.

Il nuovo regime opzionale, c.d. di branch exemption previsto dal nuovo art. 168-ter del Tuir è ormai in vigore dal 7.10.2015
L’art. 14 D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) ha, infatti, introdotto un nuovo regime fiscale (art. 168 ter Tuir) per le stabili organizzazioni estere di imprese italiane prevedendo che, in alternativa alla tradizionale tassazione per trasparenza in capo alla casa madre dei redditi prodotti dalla stabile, sia opzionabile anche un regime di esenzione.

Il 28/08/2017 è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento attuativo definitivo n. 165.138 della disciplina in oggetto.

In estrema sintesi, il nuovo regime consiste nella possibilità di esentare in Italia il reddito generato all’estero attraverso la propria stabile.

Il regime ordinario prevede che il reddito della stabile estera, opportunamente rideterminato con i criteri del tuir domestico, deve essere imputato alla casa madre italiana. In questo modo il reddito estero verrà irrimediabilmente assoggettato alle imposte italiane.

Se supponiamo per comodità che la tassazione del Paese estero sia pari al 16%, il risultato che emerge è riportato nella tabella riportata in calce.

La tabella in calce pone, infatti, a raffronto le due possibili situazioni:
  1. La stabile organizzazione tassata ordinariamente per trasparenza in capo alla casa madre senza esercizio dell’opzione ex. art. 168 ter;
  2. La stabile organizzazione in presenza del nuovo regime di branch exemption.

Come emerge chiaramente dall’esempio riportato in calce, il nuovo regime permette di beneficiare della eventuale minor tassazione estera in quanto il reddito non viene imputato per trasparenza in Italia, bensì esentato.

È in ogni caso utile ricordare che, se si esercita l’opzione per l’esenzione, eventuali perdite generate dalla stabile, non potranno essere utilizzate per abbattere il reddito della casa madre.

Si tratta, peraltro, di un’opzione irrevocabile; inoltre ogni nuova stabile, che dovesse essere aperta dall’impresa italiana, confluirà automaticamente nel regime citato (punto 2.6 del Provvedimento).

Il successivo punto 2.7, tuttavia, attenua l’irreversibilità dell’opzione.
Il comma 2 dell’art. 168 ter, infatti, stabilisce che “L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta”.

Già la bozza del provvedimento prevedeva che se l’impresa chiudeva tutte le stabili organizzazioni esistenti, si creava una nuova “verginità” permettendo così di esercitare l’opzione per l’esenzione anche in futuro, in occasione dell’apertura di nuove stabili. Questo è confermato nel successivo punto 3 del provvedimento.

Quello che in realtà gli operatori temevano era l’irreversibilità della mancata opzione. Si pensava, infatti, che, aprendo una stabile nel 2016, se non veniva esercitata l’opzione entro il 31 ottobre 2017 la stabile stessa e tutte le altre future stabili che la società avesse aperto, avrebbero rischiato di non poter più beneficiare dell’esenzione.

Il punto 2.7, invece, offre una interessante apertura sul punto in quanto prevede che “il mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti dalle disposizioni di cui ai punti precedenti non impedisce all’impresa di accedere successivamente al regime di branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch, con le modalità e gli effetti di cui ai punti precedenti”.

In sostanza, ogni apertura di una nuova stabile rappresenterà una nuova opportunità per far entrare le stabili pregresse nel regime di branch exemption.

In relazione a nuove stabili, aperte nel 2016, il paragrafo 2 del Provvedimento relativo all’esercizio dell’opzione riprende il paragrafo 1 della bozza, fornendo ulteriori indicazioni.

Il punto 2.1 affronta il caso delle nuove stabili organizzazioni stabilendo che “L’impresa esercita l’opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption”.

Emerge chiaramente che:
  • Il regime di branch exemption deve partire – se opzionato – dal momento di apertura della stabile;
  • L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi che si presenta relativamente a quel periodo e, quindi, nell’anno successivo.

Il successivo punto 2.2 affronta il problema delle stabili organizzazioni già esistenti prevedendo che “Se l’impresa possiede una o più stabili organizzazioni alla data del 7 ottobre 2015 può aderire alla branch exemption anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi”.

Per le vecchie stabili l’opzione può non essere immediata. E’ infatti possibile, ipotizzando per comodità l’esercizio coincidente con l’anno solare, esercitare l’opzione entro il Modello Redditi 2018 per il 2017.

In sostanza, l’opzione è risultata sia in sede di Modello Redditi 2017 per il 2016, sia in sede di Modello Redditi 2018 per il 2017.
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