3 agosto 2018

Cessioni di tartufo congelato e conservato: Fisco definisce l’aliquota IVA

Autore: Mattia Gigliotti
L’articolo 29, comma 3, della Legge n. 122/2016 ha aggiunto il punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che si applica l’IVA con aliquota ridotta del 10% per le cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.

Alla luce di ciò, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate (con apposita istanza di interpello) se l’aliquota IVA ridotta si renda applicabile alle cessioni di tartufo congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume) ed alle cessioni di tartufo conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.

Cosa dice l’Amministrazione finanziaria – La risposta al quesito è arrivata nella giornata di ieri con la Risoluzione n. 59/E/2018. Al riguardo, in primo luogo l’Amministrazione finanziaria, pone in evidenza che la norma di cui in premessa, per come formulata, “sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell’immediatezza al consumo, in quanto sottoposto ad un processo di conservazione temporanea, che richiede successive fasi di lavorazione”.

Viene poi richiamato il parere tecnico dall’Agenzia delle Dogane (Nota prot. n. 21192 R.U. del 19 febbraio 2018), in cui è stato precisato che, il tartufo congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume) può essere classificato, nell’ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. Il tartufo conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio, può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima ipotesi è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda, invece, può andare sotto la voce 20.03 del Capitolo 20 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico”.

Dopo la ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate conclude nel dire che alle cessioni di tartufo congelato e surgelato si rende applicabile l’aliquota IVA del 22% e ciò, in quanto, il citato punto 20 bis) di cui in premessa, limita l’IVA al 10% solo al prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato. L’IVA al 10%, invece, si applica alle cessioni di tartufo conservato in forza della classificazione doganale attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.
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