19 febbraio 2018

Chiamata alle urne: gestione dei permessi elettorali

Autore: ALESSIA NOVIELLO
In vista delle prossime elezioni del 4 marzo, entriamo nel merito dei permessi elettorali. Ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 361/57, modificato dall’art.11 della Legge n.53 del 1990 e dall’art.1 della Legge n.69 del 1992, ai lavoratori dipendenti, impiegati sia nel settore pubblico che nel settore privato, viene riconosciuto, in occasione delle elezioni del Parlamento, delle elezioni comunali, provinciali e regionali e delle consultazioni referendarie, il diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Tale assenza viene considerata a tutti gli effetti attività lavorativa.

Il diritto ad assentarsi per le operazioni di voto viene riconosciuto a:
  • Presidente
  • Segretario
  • Scrutatore
  • Rappresentanti di lista
  • Rappresentanti di referendum popolare
  • Soggetti impegnati nelle attività connesse alle operazioni elettorali

Poiché le operazioni elettorali vengono considerate equiparate alla normale attività lavorative (art. 119, comma 2, D.P.R. n. 361 del 1957), viene altresì riconosciuto l’ulteriore diritto a fruire dei riposi compensativi delle giornate festive o non lavorative, di cui potranno godere nel periodo immediatamente successivo. Nel caso di attività lavorativa con settimana corta, articolata dal lunedì al venerdì, si avrà diritto a due giorni di riposo compensativi retribuiti, da godere nei giorni immediatamente successivi alle operazioni elettorali. Nel caso di attività lavorativa con settimana lunga, articolata dal lunedì al sabato, si avrà diritto ad un giorno di riposo compensativo retribuito. Nei casi in cui lo spoglio dei voti dovesse protrarsi oltre la mezzanotte del lunedì, così come previsto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991, i lavoratori avranno diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì. A tal proposito, l’art.1, comma 399 della legge n.147 del 2013, ha precisato che, a decorrere dal 2014, le operazioni di voto dovranno svolgersi nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Il lavoratore ha la facoltà di scegliere di non godere del riposo compensativo, in quel caso gli sarà riconosciuta una quota di retribuzione giornaliera in aggiunta alla normale retribuzione. Potrebbe capitare che il datore di lavoro possa trovarsi in difficoltà nell’organizzazione aziendale e debba accordarsi con il dipendente per differire il godimento dei permessi compensativi, in questo caso il lavoratore avrà la facoltà di scegliere se spostare la data di godimento dei permessi o optare per la retribuzione aggiuntiva.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11830 del 2001, il lavoratore ha diritto ad un’intera giornata di riposo compensativo o di retribuzione aggiuntiva, indipendentemente dal numero di ore effettivamente prestate per l’attività elettorale, fosse anche una sola ora. Per lo stesso principio, non sarà riconosciuta retribuzione eccedente oltre la normale giornata lavorativa retribuita.

Il lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro e consegnare il certificato elettorale emesso dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza, o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Al termine dell’attività elettorale, il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro, il certificato elettorale firmato e timbrato dal Presidente del seggio, con la giusta indicazione delle giornate di presenza, orario di inizio e di fine delle operazioni elettorali. A tal proposito ricordiamo la recente Sentenza della Corte di Cassazione 1631 del 23 gennaio 2018 che ha legittimato il licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore per aver consegnato un falso certificato attestante la partecipazione alle attività elettorali. In occasione delle elezioni, il lavoratore, pur in mancanza di reale attività elettorale, consegnava in maniera consapevole al datore di lavoro un falso certificato, godendo successivamente del riposo compensativo. Tale comportamento, secondo la Corte di Cassazione è motivo di licenziamento disciplinare in quanto compromette il rapporto fiduciario insito nel contratto di lavoro subordinato e reca un danno economico all’azienda.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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