20 giugno 2018

Cig imprese editrici: modalità di estensione agli apprendisti

Autore: Debhorah Di Rosa
Con il messaggio n. 2449 del 19 giugno 2018, l’INPS illustra i profili specifici relativi alla erogazione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore dell'editoria. A questo settore, infatti, sono riservate alcune norme in deroga alla disciplina generale degli ammortizzatori sociali dettata dal Jobs Act.
La nuova disciplina, prevista dal Decreto legislativo n. 69 del 2017, è entrata in vigore dall’1 gennaio 2018.

Destinatari della CIGS - L’ambito di applicazione si estende, oltre che ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, anche ai dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ed ai dipendenti delle imprese che stampano i giornali ed i periodici nonché delle predette agenzie di stampa, ivi compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante di cui parla l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015.
I soggetti interessati debbono possedere almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva interessata dall’intervento.

Aspetti normativi e contributivi - Gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono destinatari anche della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in deroga al principio generale che prevede invece la sola applicazione della CIGO agli apprendisti nei casi in cui l'impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie.

L’accesso alla CIGS è ammesso per qualunque delle causali previste e non soltanto limitatamente alla sola causale di crisi aziendale, e dunque:
  • riorganizzazione, di durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi;
  • crisi aziendale, di durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi, che viene riconosciuta in caso di cessazione di attività, di fallimento o di cessione di ramo d’azienda;
  • contratto di solidarietà difensivo per un massimo di 24 mesi.

La durata massima del quinquennio mobile è di 24 mesi, con la possibilità di arrivare a 36 qualora venga stipulato un contratto di solidarietà nei primi 2 anni per una durata complessiva di 24 mesi.

Esposizione in denuncia contributiva - A partire dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dunque dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.

Regolarizzazione dei periodi pregressi - Il messaggio prevede la possibilità di provvedere alla denuncia e al versamento del contributo dovuto per i periodi pregressi, da gennaio a giugno 2018, entro il 16 settembre 2018. La regolarizzazione delle differenze contributive relative ai periodi pregressi, può essere effettuata valorizzando nella denuncia individuale l’elemento “AltreADebito” in corrispondenza della voce “DatiRetributivi” riportando:
  • in CausaleADebito - il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in AltroImponibile - la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in ImportoADebito - l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.
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